Si tratta di una riformulazione integrale della disciplina delle erogazioni pubbliche (introdotta dall’art. 1, commi da 125 a 128, legge n. 127/2014) che affronta i seguenti aspetti:
La preesistente normativa era stata analizzata nei seguenti documenti:
Entrambi i documenti avevano evidenziato i problemi interpretativi ed applicativi generati dalla scarsa chiarezza del testo normativo, l’inadeguato coordinamento con le altre disposizioni vigenti e il carattere del tutto sproporzionato delle sanzioni previste in caso di inadempimento degli obblighi.
Per quanto riguarda l’ambito applicativo soggettivo la nuova disciplina introduce tipologie di adempimenti diversificati in relazione alle seguenti due categorie di operatori:
Con riferimento alla prima categoria di soggetti, la pubblicazione delle informazioni dovrà avvenire entro il 30/06 di ogni anno successivo all’erogazione, sui propri siti internet o su analoghi portali digitali.
Invece per il secondo gruppo di soggetti occorrerà distinguere tra:
I primi sono tenuti ad indicare nella nota integrativa del bilancio d’esercizio ed eventualmente del bilancio consolidato, un riepilogo degli importi ricevuti a titolo di contributi dalla Pubblica Amministrazione, entro il termine di approvazione del bilancio annuale.
I secondi sono tenute a riportare le informazioni, entro il 30/06 di ogni anno successivo all’erogazione, sui propri siti internet secondo modalità liberamente accessibili, o in assenza di questi, sui portali digitali delle associazioni di categoria.
Le erogazioni pubbliche soggette agli adempimenti sopra esposti sono dunque di qualsiasi forma (sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti), in denaro o in natura, effettivamente erogate nel periodo considerato con applicazione del criterio di cassa.
Le disposizioni sopra citate non si applicano qualora l’importo monetario erogato al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000,00 Euro nel periodo considerato.
Sono inoltre escluse:
La sanzione in caso di inosservanza degli obblighi è pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000,00 Euro.
Solo qualora l’inosservanza perduri oppure il pagamento della sanzione non avvenga entro il termine fissato per l’ottemperanza, il comportamento è sanzionato con la restituzione integrale delle somme ricevute entro i successivi tre mesi.
Il soggetto competente ad irrogare la sanzione è l’Amministrazione Pubblica che ha erogato il beneficio o, in difetto, il prefetto del luogo ove ha sede il beneficiario.
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