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Transizione 4.0: nuovi adempimenti retroattivi

Lo scorso 29 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 39, titolato “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché’ relative all’amministrazione finanziaria”.
Il decreto è già entrato in vigore lo scorso 30 marzo e dovrà essere convertito in legge dalle Camere.
L’importanza di questo decreto è data dal contenuto dell’articolo 6, dedicato al Piano Industria 4.0, poiché istituisce delle nuove misure di monitoraggio.

Qual è l’ambito applicativo?

Come accennato, il decreto inserisce delle misure in ambito del Piano Industria 4.0. La nuova disciplina delineata infatti, tocca sia il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, sia il credito d’ imposta per attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica (anche 4.0 e green) e ideazione estetica. Resta invece escluso il credito per attività di formazione 4.0, mai rinnovato per il 2023 in assenza dei dovuti decreti attuativi.
La misura sarà anche parzialmente retroattiva, poiché riguarderà i piani di investimento a partire dal 1° gennaio 2024 e in alcuni casi anche gli investimenti effettuati nel 2023. Ma andiamo con ordine.

Prima casistica – Investimenti effettuati a partire dal 30/03/2024

Il primo comma istituisce una procedura comunicativa su due step per tutti i progetti di investimento – quindi sia investimenti 4.0 che ricerca e sviluppo, innovazione e design, sostenuti a partire dal 30/03/2024.
La prima comunicazione sarà di natura preventiva: il contenuto verterà sull’importo degli investimenti programmati e il piano di riparto del credito.
Seguirà una comunicazione al termine del piano di investimento che aggiornerà quanto riportato all’interno della comunicazione preventiva.
Quanto sopra riportato è desumibile dal contenuto del comma che riporta: “le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo”.

Seconda casistica – Investimenti effettuati tra il 01/01/2024 e il 30/03/2024

All’interno dello stesso comma è prevista una seconda fattispecie, retroattiva, per la quale è richiesta la sola comunicazione di fine investimento: riguarda gli investimenti 4.0 e le attività di ricerca e sviluppo, innovazione e design, sostenuti a partire dal 01 gennaio 2024 e terminati entro il 29/03/2024.

Terza casistica – Investimenti effettuati nel 2023

C’è una terza fattispecie di comunicazione prevista in ultimo dal terzo comma dell’articolo 6. Questa riguarda esclusivamente il credito di imposta per investimenti 4.0. E’ la casistica che maggiormente ha carattere retroattivo. È infatti disposto che per gli investimenti effettuati nel corso del 2023, sarà necessario inviare un’apposita comunicazione, senza la quale non sarà possibile fruire delle quote di credito maturate e non ancora fruite. Il mancato invio di tale comunicazione è quindi ostativo alla fruizione ordinaria del credito di imposta. E’ importante specificare che riguarda gli investimenti di competenza 2023 e non i beni acquistati nel corso del 2022 (o antecedentemente) e periziati nel corso del 2023.

Come effettuare le comunicazioni?

L’articolo 6 richiama i modelli adottati con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Si tratta in sostanza dei famosi allegati promossi dall’ex MISE, oggi MIMIT, di natura facoltativa per il monitoraggio sull’accesso delle imprese alle misure del piano Industria 4.0. Questi ultimi però non possono essere ad oggi utilizzati, poiché, come espresso sempre dalla normativa: “con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma”.

In sintesi:

  1. Per gli Investimenti 4.0 di competenza esercizio 2022: nulla cambia e la fruibilità rimane immutata.
  2. Per gli Investimenti 4.0 di competenza esercizio 2023: fruibilità sospesa sino all’invio della comunicazione al Mimit. (Modulo da inviare al Mimit non ancora disponibile.)
  3. Investimenti 4.0 e attività di RS, Innovazione e Design effettuati dal 01/01/2024 al 29/03/2024: obbligo di comunicazione ex-post e fruibilità sospesa sino all’invio della comunicazione ex-post al Mimit. (Modulo da inviare al Mimit non ancora disponibile.)
  4. Investimenti 4.0 e attività di RS, Innovazione e Design effettuati a partire dal 30/03/2024: obbligo di comunicazione ex-ante ed ex-post. Fruibilità sospesa sino all’invio delle comunicazioni al Mimit. (Modulo da inviare al Mimit non ancora disponibile.)
Tags: Credito di imposta R&S/ Innovazione/Moda e Design Credito Formazione 4.0 Credito Investimenti 4.0

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