L’Agenzia delle Entrate, tramite la Faq pubblicata il 23 giugno scorso nella sezione “Dichiarazioni” ha fornito nuove delucidazioni sulle modalità di esposizione nel modello Redditi dei crediti d’imposta energia.
Vediamo nel dettaglio come indicarli correttamente.
Poiché i tax credit energia non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, si rende necessario operare una variazione in diminuzione sia nel modello Redditi, sia nel modello Irap, utilizzando i codici residuali “99”.
Trattandosi di misure a carattere regionale, i tax credit energia non dovrebbero comparire nel riservato prospetto degli Aiuti di Stato di cui al quadro RS, righi RS401 e RS402.
Specifichiamo comunque che l’AdE non ha escluso a priori la natura di aiuto, ritenendo insufficiente l’assenza di riferimenti espliciti alla disciplina comunitaria nelle fonti normative.
Nel modello Redditi 2023 dovranno essere indicati:
Nei casi in cui l’impresa abbia maturato un credito d’imposta per acquisto di energia elettrica nel periodo d’imposta 2021/2022, il credito troverà esposizione solo nel modello Redditi 2023 ed esclusivamente in relazione all’eventuale quota residua inutilizzata al termine del periodo 2021/2022.
La quota di credito residuo nel modello Redditi 2023 deve essere trattata alla stregua di un importo maturato nel periodo d’imposta 2022/2023, esponendola al rigo RU5 colonna 3; la compilazione del rigo RU2 non troverebbe infatti alcuna corrispondenza nel modello Redditi precedente.
Pertanto, nel caso prospettato, l’importo residuo al 30 giugno 2022 del credito energia maturato nel secondo trimestre 2022 andrà indicato nel quadro RU del modello Redditi 2023 come segue:
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