Nell’ultimo periodo il Governo ha previsto innumerevoli misure straordinarie volte ad attenuare gli effetti dei rincari dei prezzi dell’energia, prevedendo un credito di imposta anche per le aziende non classificabili come energivore.
Al comma 1 dell’articolo 3 troviamo un contributo straordinario del 15% a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l’energia elettrica acquistata e impiegata nell’attività economica durante il secondo trimestre 2022.
Il tax credit è fruibile da quelle imprese dotate di contatori di energia di potenza disponibile pari o superiore a 16.5 kw, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica.
Ulteriore requisito è che il prezzo di acquisto della componente di energia calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, deve aver subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Per farla breve:
(costo kWh materia energia secondo trimestre 2022 – imposte – sussidi) >= 30% costo kWh materia energia secondo trimestre 2019.
Al fine di sciogliere possibili nodi è intervenuta sul tema anche l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 13 E del 2022.
Ai fini del calcolo medio per kWh della componente di energia elettrica occorre tener conto di:
Si tratta in sostanza della macrovoce qualificata come “spesa per la materia energia”.
Per le imprese non ancora costituite al 1° gennaio 2019, il parametro di paragone si assume sulla base della somma di:
Ai fini del credito, le spese rendicontabili sono quelle sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata tra il 1° aprile e il 30 giugno 2022.
Il tax credit non è soggetto a limiti annuali o di compensazione; non concorre alla formazione del reddito di impresa, è cumulabile con altre agevolazioni.
Il codice tributo per la compensazione è il 6963.
Ricordiamo che l’utilizzo del credito è subordinato alla certificazione di questi ultimi.
Il credito è altresì cedibile fino a tre volte, ma solo per intero, ma la seconda e la terza cessione può essere effettuata esclusivamente a favore di banche e intermediari finanziari.
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