L’Agenzia delle Entrate, nella giornata del 17 marzo 2020 pubblica due risposte ad interpelli inerenti il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo e per la nuova versione del credito, inerente le attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, transizione ecologica e ideazione estetica.
Il primo quesito (risolto con la risposta n. 187) ha una portata generale e significativa per tutti i possibili beneficiari del credito. Si parla infatti di un tema sensibile all’interno della disciplina in oggetto, ossia la ricerca commissionata.
Infatti, all’interno della Circolare 5/E del 2016, il Legislatore riteneva inammissibile l’attività di ricerca svolta su commissione di terzi. Infatti, in tal caso, l’impresa commissionaria non sostiene i costi delle attività, addebitandoli al committente.
Dal gennaio 2017, invece, l’introduzione del comma 1-bis all’art. 3 della L. 145/2013, prevedeva la possibilità per le imprese commissionarie residenti per conto di committenti non residenti, di accedere al credito.
Dal 2020, la nuova disciplina però, non tratta della ricerca commissionata e non è previsto nessun tipo di disposizione analoga al precedente comma 1-bis.
Per tale ragione, a partire dal 2020 non possono considerarsi ammissibili le spese sostenute per attività di ricerca svolte da commissionari residenti in Italia, sulla base di contratti con soggetti esteri.
Il secondo quesito, oggetto della risposta 188, è invece settoriale, trattando del settore specifico dell’industria alimentare.
Il quesito è sottoposto da un ristorante con attività secondarie legate all’industria alimentare il quale ritiene le proprie attività di trasformazione dei processi di gestione della cucina, la creazione di nuovi piatti, la modifica significativa delle ricette, attività ammissibili al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo.
L’Agenzia chiama il MISE a pronunciarsi in risposta alla domanda sottoposta, trattandosi di un quesito puramente tecnico.
Lo stesso, fornisce in primo luogo una disamina generale del significato di ricerca e sviluppo ai fini della disciplina agevolativa, ricordando come sia necessario raggiungere il superamento di una o più incertezze scientifiche o tecnologiche, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell’arte del settore di riferimento e che il risultato dell’attività deve produrre un beneficio per l’intera economia.
Inoltre, ipotizzando un’applicazione pratica al settore dell’industria alimentare in generale, il MISE riporta una serie di attività che risulterebbero ammissibili:
In ultimo, viene fatto un confronto con la nuova disciplina del credito di imposta, che ha ampliato il novero delle attività ammissibili. In tal senso, il MISE apre ad una possibile ammissibilità delle spese sostenute, facendole ricadere nelle attività di design e ideazione estetica.
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