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Revisore: la nomina non slitta

Chiarimenti per la nomina del revisore

Si è avuta notizia recentemente del fatto che l’entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa fosse slittato addirittura al 2021, permettendo alle aziende di tirare un sospiro di sollievo e non pensare al rischio di essere oggetto della famosa procedura di allerta.

Elemento che non è stato toccato dalle varie proroghe temporali è però la nomina del collegio sindacale e/o del revisore in sede di approvazione del bilancio 2019, per tutte quelle Srl obbligate proprio dal Codice.

Le nomine avrebbero dovuto essere già operative entro lo scorso 16 dicembre ma l’intervento normativo del decreto Milleproroghe aveva disposto lo slittamento all’approvazione del bilancio 2019.

Cosa cambia?

Con conseguenze nei confronti degli elementi di valutazione per il superamento delle soglie che fanno scattare l’obbligo di nomina, dato che, in base al Codice della crisi si deve trattare dei due esercizi antecedenti la scadenza dell’adempimento.

Con la scadenza al 16 dicembre 2019, gli esercizi cui fare riferimento per la verifica del superamento dei limiti erano quindi il 2017 e il 2018.

Ora, invece, poiché il termine è l’approvazione dei bilanci 2019 ( che, generalmente avviene nel 2020) gli esercizi sono quelli del 2018 e del 2019. Cambia quindi la platea delle società interessate.

Rispettare la norma “conviene”

Al fine di evitare l’intromissione dei tribunali in caso di mancato rispetto dei termini di nomina e pubblicità, Unioncamere, in una nota di dicembre 2019, ha convenuto di non procedere immediatamente con le segnalazioni da parte del conservatore del registro delle imprese agli uffici del Tribunale, ma di inviare preventivamente alle società, obbligate, una comunicazione per sensibilizzarle sulla necessità di adeguarsi alla nuova disciplina.

Urge segnalare come gli amministratori che non provvedono alla convocazione dell’assemblea per discutere della nomina, sono comunque punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032,00 a 6.197,00 euro.

La sanzione non viene applicata invece se l’assemblea, anche se convocata, non deliberi o il soggetto nominato non accetti l’incarico.

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