Istruzioni modello redditi SC 2025: Industria 4.0

Nell’edizione di agosto, condividiamo le istruzioni per la corretta compilazione del Modello Redditi per le Società di Capitali del 2025 (periodo d’imposta 2024), in materia di Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato (art. 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020; art. 20, c. 1, D.L. 73/2021; art. 1, c. 44, L. 234/2021; art.1, c. 445-448, L. 207/2024).

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, secondo i termini di decorrenza stabiliti dal comma 1059 della citata legge n. 178 del 2020.

I dati del credito d’imposta vanno esposti nella sezione distintamente in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. Per ciascuna fattispecie agevolabile va compilato un distinto modulo della presente sezione I, utilizzando i seguenti codici credito:

  • “2L”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali di cui all’art. 1, comma 1057-bis, legge n. 178/2020, e di cui all’art.1, comma 446, legge n. 207/2024 (beni di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016). Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo “6936”;
  • “3L”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi immateriali di cui all’art. 1, comma 1058-bis, legge n. 178/2020 (beni di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016). Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo “6937”.

Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonne 1, 2 e 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5 va indicato:

  • nella colonna 1, l’importo del credito d’imposta di cui al comma 1058-bis maturato per investimenti realizzati nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione;
  • nella colonna 2, l’importo del credito d’imposta di cui al comma 1058-bis maturato per investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione ed entro il 30 giugno 2025 per i quali entro il 31 dicembre 2024 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento del prezzo di acquisto (tale importo, qualora utilizzato in compensazione, non può essere riportato nel rigo RU6 della presente dichiarazione in quanto compensato nel periodo d’imposta successivo a quello oggetto della presente dichiarazione);
  • nella colonna 3, la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 o l’importo maturato per investimenti realizzati nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 1057-bis, legge n. 178/2020, e/o di cui all’art.1, comma 446, legge n. 207/2024. Inoltre, nella sezione II, vanno compilati i righi RU130 e RU140 nei quali vanno indicati, rispettivamente, gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione e per il credito di cui al comma 1058-bis gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione ed entro il 30 giugno 2025 per i quali entro il 31 dicembre 2024 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento del prezzo di acquisto. In particolare, nei predetti righi vanno compilate:
  • la colonna 4, in relazione al codice credito 2L, per gli investimenti di cui al comma 1057-bis della legge n. 178/2020, e/o di cui all’art.1, comma 446, della legge n. 207/2024;
    • la colonna 4A, il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al primo gruppo di beni dell’allegato A alla legge n. 232 del 2016, concernente “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”;
    • la colonna 4B, il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al secondo gruppo di beni dell’allegato A alla legge n. 232 del 2016, concernente “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità”;
    • la colonna 4C, il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al terzo gruppo di beni dell’allegato A alla legge n. 232 del 2016, concernente “Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»”;
  • La colonna 5, in relazione al codice credito 3l, per gli investimenti di cui al comma 1058-bis. Nel caso in cui per gli investimenti indicati nelle precedenti colonne 4 e/o 5 l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello oggetto della presente dichiarazione occorre barrare la colonna 6 del rigo ru130.

Leggi l’edizione di luglio!

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