Assonime torna a ribadire un concetto ben noto a molti contribuenti: la differenza sostanziale tra credito di imposta per attività in ricerca e sviluppo non spettante rispetto a quello inesistente.
Non è la prima volta che l’associazione interviene pro contribuente, con l’obiettivo di salvaguardare la certezza del diritto e di chiedere un intervento da parte del legislatore per sciogliere qualsiasi dubbio operativo circa la distinzione tra credito non spettante e inesistente.
Anche in questa occasione Assonime tende a ripetere quanto già esposto in precedenza: il credito inesistente può configurarsi solo in caso di malafede o frode del contribuente.
Visto inoltre l’aspetto sanzionatorio, particolarmente penalizzante rispetto il credito non spettante – passiamo dal 100-200% al 30% per il non spettante – si configura come inammissibile un’operatività automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate, senza effettuare alcuna valutazione di merito.
Ad oggi infatti, al contribuente non resta che attivarsi con lo strumento del ravvedimento operoso, prima che sia stato notificato l’atto di recupero, cercando di attenuare e ridurre le sanzioni.
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