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Crisi di Impresa: quali sono e a chi spettano gli obblighi

L’approccio metodologico del CNDCEC nell’analisi di verifica della Crisi di Impresa

Il 16 ottobre scorso, il CNDCEC ha prodotto e pubblicato, come richiesto dal MISE, un elenco di indici per verificare la sussistenza di uno stato di crisi in un’impresa.

Il documento in oggetto è ancora una bozza, che dovrà essere approvata dallo stesso Ministero.

Riassumiamo i pilastri della nuova normativa

A seguito del Nuovo Codice della Crisi di Impresa, infatti:

  • Gli amministratori, hanno l’obbligo di dotare la società degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati per cogliere l’esistenza della crisi che, una volta accertata, dovrà essere affrontata in modo tempestivo.
  • Collegio sindacale e revisore hanno l’obbligo di segnalare al nuovo organismo di composizione della crisi (OCRI) fondati indizi di crisi.
  • I creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS e agenti di riscossione) vantano un analogo obbligo di segnalazione se il debito dell’impresa ha superato una soglia definita importo rilevante.

Gli indici che segnalano la Crisi

Il compito riservato al CNDCEC è stato quello di individuare indici specifici per settore di attività per permettere una valutazione d’insieme e scovare in anticipo possibili segnali di crisi.

Il metodo adottato dal CNDCEC si basa su diverse fasi applicative:

  1. Fase 1: verifica dello squilibrio patrimoniale.
    Misurazione del patrimonio netto con frequenza trimestrale e sulla base di un bilancio intermedio.
    Se il patrimonio netto è negativo ne deriva automaticamente l’esistenza di fondati indizi di crisi e quindi la ricorrenza dell’obbligo di segnalazione.
    Se il patrimonio netto è positivo si passa alla fase 2.
  2. Fase 2: calcolo del rapporto tra flussi attesi e impegni finanziari (cosiddetto DSCR)
    Basato su di un budget di tesoreria con orizzonte almeno semestrale.
    In merito al calcolo di questo indice il documento del CNDCEC presenta due approcci diversi nella metodologia di costruzione ma identici nel risultato:- il DCSCR deve essere maggiore di 1 quando i flussi attesi a numeratore sono sufficienti a coprire gli impegni assunti a denominatore, per cui in questa situazione non ricorre obbligo di segnalazione;- se il DSCR è inferiore all’unità, il sindaco e il revisore dovranno procedere alla segnalazione all’OCRI.
  3. Fase 3
    In caso di inaffidabilità del budget di tesoreria (e conseguentemente del DSCR) devono essere esaminati gli indici di categoria individuati.

Solo in caso di superamento delle soglie per tutti i cinque indici riportati sotto, si dovrà procedere alla segnalazione.

Si ricorda che le società in liquidazione, le start-up innovative e i consorzi e le cooperative hanno propri indici.

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