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Credito Formazione 4.0: Indicazione del Modello Redditi 2019

Come si indica il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi?

Come indicato dalla norma primaria istitutiva del credito formazione 4.0, all’ articolo 1, comma 50, L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018): “Il credito d’imposta deve essere indicato nella  dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 46 e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo”.

Le sezioni del Modello Redditi 2019 interessate al credito formazione 4.0 sono le seguenti:

  • sezione I;
  • sezione IV;
  • sezione VI-A (da compilare solo da soggetti cessionari nel caso di crediti oggetto di cessione)

 

 

Nella sezione I, riservata all’ indicazione di tutti i crediti d’imposta da riportare nella dichiarazione dei redditi, trovano allocazione il codice identificativo del credito e i relativi dati.

Nella sezione I, in relazione al credito formazione 4.0, possono essere compilati esclusivamente i righi RU1, RU3, RU5 colonna 3, RU10 e RU12 (evidenziati nell’ immagine sopra).

Nel dettaglio i quadri saranno compilati come segue:

  • RIGO RU1 – casella 1 – codice credito F7  “Credito d’imposta per le attività di formazione (art. 1, c. 46, L. 205/2017; art. 1, commi da 78 a 81, L. 145/2018)”; nel rigo è presente un campo per riportare la descrizione del credito d’imposta ma il dato non va trasmesso all’ Agenzia delle entrate
  • RIGO RU3 – “ammontare del credito d’imposta ricevuto”, da compilarsi esclusivamente dai soggetti cessionari del credito. I dati del credito ricevuto e del cedente devono essere esposti nella sezione VI-A
  • RIGO RU5 – colonna 3 – “credito d’imposta spettante nel periodo”
  • RIGO RU10 – “credito d’imposta trasferito”, da compilarsi esclusivamente da parte dei soggetti aderenti al consolidato e alla tassazione per trasparenza nonché da parte dei Trust a da riportare nei relativi quadri;
  • RIGO RU12 – “credito d’imposta residuo”, riportabile al periodo d’imposta successivo.

Il rigo RU6 non è compilabile nel modello dichiarativo relativo al periodo d’imposta 2018 poiché le regole di compensazione del credito formazione 4.0 impongono l’utilizzo in F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, previo adempimento degli obblighi di certificazione contabile.

Nella sezione IV, è stato introdotto il Rigo RU110  (caselle evidenziate nell’immagine sopra) che va compilato come segue:

  • rigo RU110 – colonna 1, il numero totale delle ore impiegate dai lavoratori dipendenti nelle attività di formazione agevolabili, in qualità sia di discenti, sia di docenti o tutor, in tutte le attività di formazione 4.0 svolte nel periodo d’imposta
  • rigo RU110 – colonna 2, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti che hanno preso parte alle attività di formazione agevolabili, in qualità sia di discenti, sia di docenti o tutor, in tutte le attività di formazione 4.0 svolte nel periodo d’imposta.

La sezione VI-A è riservata alla particolare fattispecie in cui il credito d’imposta sia stato ceduto al dichiarante in veste di socio di società “trasparenti”, di beneficiario di Trust o di cessionario, oppure in veste di incorporante o di soggetto risultante dalla fusione o di beneficiario della scissione per l’indicazione del credito d’imposta della società incorporata, fusa o scissa.

La sezione deve essere compilata quando nella sezione I è compilato il rigo RU3.

In particolare va compilato un rigo per ogni credito d’imposta, per ogni anno di riferimento e per ciascun soggetto cedente. Si ricorda, inoltre, che il credito formazione 4.0, che troverà esposizione nei modelli redditi 2019 è relativo al periodo d’imposta 2018.

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