Fino ad oggi, per chi volesse usufruire del Credito di imposta sugli investimenti strumentali, era tenuto a riportare in fattura, in maniera del tutto prudenziale, una specifica dicitura:
“Beni agevolabili ai sensi dell’art. 1, commi 184-194, Legge 160 del 27/12/2019”.
Un richiamo quindi alla norma di riferimento – in questo caso la Legge di Bilancio 2020 -, senza cui si sarebbe proceduto, in sede di controllo, alla revoca del beneficio ottenuto.
Ricordiamo che il credito di imposta in oggetto riguarda gli investimenti, sostenuti in:
Riconoscendo un’aliquota di beneficio dal 6 al 40%, da splittare in 3 o 5 quote annuali di pari importo, a seconda dell’investimento sostenuto.
L’Agenzia delle Entrate, nelle risposte di interpello pubblicate il 5 ottobre scorso (risposte n. 438 e 439) ha fornito preziose indicazioni nel caso in cui la documentazione inerente il credito sia sprovvista della dicitura individuata.
Il contribuente ha infatti la possibilità di Correggere i documenti.
L’Agenzia ha anche disposto che le correzioni dovranno avvenire entro la data in cui siano state avviate eventuali attività di controllo e precisa inoltre che la fruizione del beneficio potrà avvenire solo a regolarizzazione dei documenti avvenuta.
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