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Chiarimento R&S su costi sostenuti per attività di ricerca commissionata

L’articolo 1, comma 15, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), ha apportato significative modifiche alla disciplina del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, in particolare per quanto concerne la ricerca commissionata.

Nello specifico, è stato previsto che il credito di imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.

Con la circolare n. 13/E del 2017 è stato altresì chiarito che la nuova disposizione si applica anche nell’ipotesi in cui il contratto sia stipulato con una parte correlata (ad esempio, tra la società capo gruppo estera e la società controllata italiana dedita alle attività di ricerca e sviluppo), nonché nel caso in cui le spese agevolabili siano sostenute da una stabile organizzazione in Italia in esecuzione degli accordi intercorrenti con la casa madre estera.

I predetti chiarimenti di prassi risultano applicabili all’ipotesi di attività di ricerca e sviluppo commissionata a società residente in Italia da società estera statunitense, che è socio unico della società commissionaria e alla quale la società commissionaria riaddebita i costi della suddetta attività di ricerca.

Al riguardo si fa comunque presente che l’articolo 8 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con  modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (c.d. decreto dignità) ha stabilito, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data della sua entrata in vigore, che non si considerano ammissibili al beneficio i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali di cui al comma 6, lettera d) dell’articolo 3, derivanti da operazioni infragruppo.

 

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