News

Certificazione Ricerca e Sviluppo: contabile o tecnica?

Nelle ultime settimane si è tornati a parlare più volte del Credito di imposta per attività di Ricerca e Sviluppo. Tra le recenti tematiche, è sorta l’istituzione di un nuovo istituto, facoltativo, della certificazione delle attività realizzate a partire dal 2020, annualità di introduzione dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e ideazione estetica.

In questo articolo approfondiremo le differenze con la certificazione contabile, requisito per la fruizione di questo credito di imposta.

Certificazione Tax Credit Ricerca e sviluppo: perché se ne parla al plurale?

Il Decreto Semplificazioni introduce la facoltà per le aziende di richiedere una certificazione che attesti la natura tecnica dei progetti realizzati a partire dall’annualità 2020. Questa consentirà alle imprese di giustificare la qualifica dei propri progetti come attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica o ideazione estetica.

Per il momento le modalità attuative sono ancora da definire più nel dettaglio.

Nulla a che vedere con la certificazione contabile dei costi sostenuti da un’impresa a valere su un progetto di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica o di ideazione estetica.

Quest’ultima, infatti, è un requisito fondamentale per fruire del beneficio fiscale.

Tale obbligo è sancito dal comma 205 dell’art. 1 della L. 160/2019 che cita:

“Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti”.  

Cosa fare se non ho incaricato nessuno per effettuare la revisione legale?

Nel caso in cui un’impresa abbia rendicontato le spese di un progetto di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica o ideazione estetica, ma non fosse obbligato alla revisione legale dei conti, potrà tranquillamente incaricare un professionista per attestare le spese sostenute. Anzi, avrà diritto ad un maxi credito di imposta.

Lo stesso comma 205 dispone infatti che:

“Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell’assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione   della   documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi indicati al comma 203”.

Questa premialità è prevista per non penalizzare le imprese più piccole che hanno sostenuto un investimento strategico e potrebbero essere “limitate” dal sostenere un’ennesima spesa.

Quali documenti deve validare il Revisore legale?

Trattandosi di una validazione delle spese sostenute dall’impresa per il progetto realizzato, dipenderà dalle spese sostenute.

Nel caso delle spese di personale, andranno consegnate al professionista:

  • Lul e timesheet del progetto, da cui evincere le presenze e l’impegno delle risorse interne dedicate al progetto/ai progetti;
  • Schede contabili;
  • Prospetto del costo del personale impiegato nel progetto.

Per quanto riguarda le spese extra-muros (vs professionisti, Università, altre imprese…):

  • Copia delle fatture;
  • Copia dei contratti e delle relazioni dei fornitori;
  • Schede contabili.

Nel caso all’interno del progetto vengano rendicontati anche costi di attrezzature e strumenti sfruttate per la realizzazione, ad esempio, di prototipi di progetto, dovranno essere condivise anche alcune informazioni inerenti tali cespiti, come il libro cespiti. Inoltre, sarà necessario redigere una dichiarazione sostitutiva in cui si attesta la percentuale di utilizzo del bene, giustificando la spesa rendicontata.

Tags: Credito di imposta R&S/ Innovazione/Moda e Design

Recent Posts

  • News

Pay Transparency: cosa deve fare una PMI e da dove iniziare

La Pay Transparency in breveLa Pay Transparency, cioè la trasparenza delle retribuzioni, riguarda anche le piccole imprese. Le regole italiane…

4 giorni ago
  • News

Legge di bilancio 2027: le prime anticipazioni

Il Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2026 ha approvato il disegno di legge di Bilancio 2027, con interventi per…

6 giorni ago
  • News

VS: che cos’è e quando può servire a una PMI

Il VS in breve Il Voluntary Standard (VS) è lo standard europeo per organizzare le informazioni ambientali, sociali e di…

3 settimane ago
  • News

ZES al Nord: a che punto siamo?

Il modello della ZES Unica del Mezzogiorno potrebbe diventare un punto di riferimento anche per il resto del Paese. Il…

1 mese ago

BREVETTI+, DISEGNI+ E MARCHI+: 32 milioni di euro per le PMI nel 2026

Tornano anche nel 2026 gli incentivi Brevetti+, Disegni+ e Marchi+, le tre misure promosse dal Ministero delle Imprese e del…

2 mesi ago

FER X definitivo: il nuovo meccanismo di sostegno per fotovoltaico, eolico e altre fonti rinnovabili

Il FER X Definitivo introduce il nuovo sistema di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili mature, con…

2 mesi ago