Nel testo del nuovo Decreto sono regolamentate le modifiche apportate al “bonus pubblicità” finalizzate a contrastare il drastico calo degli investimenti pubblicitari che sta penalizzando le numerose realtà editoriali, prevedendo nell’anno 2020 un regime straordinario di accesso all’incentivo.
Nella relazione tecnica a corredo del Decreto, è specificato come negli anni passati, per quanto fosse stata prevista questa misura, le richieste sono sempre state inferiori e che le modifiche apportate non andranno ad inficiare sul budget già predisposto.
Le novità apportate dall’articolo 98 D.L. 18/2020 alla disciplina del credito d’imposta pubblicità, riguardano essenzialmente:
Ciò significa che, per il 2020, l’accesso alla misura non necessiterà più di un incremento di spesa rispetto l’anno precedente, poiché il credito avrà come base di calcolo l’investimento effettuato nel corso dell’esercizio.
Si ricorda che le spese ammissibili riguardano campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
A subire variazioni è stata anche la finestra temporale per l’invio delle comunicazioni telematiche di accesso al beneficio, differita di 6 mesi, la comunicazione va presentata dal 01.09.2020 al 30.09.2020. È confermata la validità delle comunicazioni presentate dal 01.03.2020 al 31.03.2020.
In questo secondo caso l’intervento legislativo ha disposto un ampliamento degli ambiti soggettivo e oggettivo della misura:
I soggetti beneficiari risultano quindi essere:
La prima categoria di beneficiari avrà accesso alla misura in maniera prioritaria.
Il credito d’imposta in esame è parametrato agli importi pagati nell’anno 2019 dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita a titolo di:
e inoltre per:
Per gli esercenti “non esclusivi” il credito di imposta è parametrato alle medesime voci sopra elencate, e commisurato per punto vendita al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici al lordo di quanto dovuto ai fornitori e i ricavi complessivi, considerando per le vendite soggette ad aggio o ricavo fisso il prezzo di cessione al pubblico.
Il credito risulta riconosciuto per l’anno 2020, con riferimento alle spese 2019, entro l’importo massimo per beneficiario di 4.000 euro, in misura dunque doppia rispetto al credito massimo riconosciuto per l’anno precedente.
La finestra temporale di presentazione telematica delle istanze, prefissata dal 01.09.2020 al 30.09.2020 resta invece invariata.
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