12 Aprile 2023
Parità di genere: una certificazione che vale 50 mila euro
La certificazione sulla parità di genere, prevista dal Codice delle pari opportunità tra uomo donna, è un documento certificativo volto a dimostrare il rispetto di alcuni parametri minimi previsti dalla Prassi UNI/PdR, pubblicata il 16 marzo 2022, contenente le Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere.
Come ottenere la certificazione sulla parità di genere
Il documento certificativo come accennato, deve poter esplicare il rispetto di alcuni parametri minimi in alcuni ambiti strategici che sono:
- cultura e strategia,
- governance,
- processi HR,
- opportunità di crescita ed inclusione delle donne in azienda,
- equità remunerativa per genere,
- tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.
La valutazione di tali aspetti prevede l’assegnazione di un certo punteggio, utile alla certificazione finale.
Le agevolazioni legate alla parità di genere
Accanto ad alcune misure regionali di interesse (vedi bando della Regione Lombardia) volte a sensibilizzare le aziende all’argomento della parità di genere, l’INPS ha istituito un esonero contributivo a favore delle aziende in possesso della Certificazione della parità di genere.
L’agevolazione prevede un esonero contributivo fino a un massimo dell’1% dei versamenti totali dell’impresa, con un tetto di 50 mila euro.
Chi può accedere all’esonero contributivo
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che abbiano conseguito la certificazione. In particolare:
- gli enti pubblici economici;
- gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
- gli ex istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) trasformati in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto privi dei requisiti per trasformarsi in ASP, e iscritti nel registro delle persone giuridiche;
- le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i consorzi di bonifica;
- i consorzi industriali;
- gli enti morali;
- gli enti ecclesiastici.
Come ottenere l’esonero contributivo
Per avere il riconoscimento all’esonero contributivo sarà necessario presentare domanda all’INPS entro il prossimo 30 aprile, allegando la Certificazione in proprio possesso (ottenuta entro il 31/12/2022) e indicando la retribuzione media mensile globale. In caso di precedente invio della domanda, sarà necessario procedere con la rinuncia di quanto inviato e presentare una nuova domanda sostitutiva. La domanda di decontribuzione consta dei seguenti elementi:
- dati identificativi dell’azienda;
- retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere (periodo globale);
- aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
- forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità del certificato;
- dichiarazione sostitutiva di essere in possesso della certificazione di parità di genere, e di non essere incorsa in provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro;
- periodo di validità della certificazione di parità di genere.
Come si calcola il beneficio legato all’esonero contributivo
Il beneficio è parametrato su base mensile, in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico.
Essendo il limite massimo annuo di esonero fruibile pari a 50 mila euro, mensilmente si ha un esonero di 4.166,66 €, considerando un numero di mensilità pari a dodici.
Va fatta attenzione all’entità del beneficio. E’ infatti previsto uno specifico plafond a copertura di tale misura, pari a 50 milioni di euro. Nel caso in cui le domande dovessero erodere tale plafond, il beneficio sarà comunque riconosciuto, ma procedendo al riparto delle risorse disponibili tra i richiedenti.
L’agevolazione è cumulabile con altri esoneri e riduzioni purchè non sia previsto un divieto. Inoltre, l’esonero si configura come misura generale e pertanto non figura tra gli aiuti di stato.