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Piano Transizione 5.0

Aggiornamenti al 11.06.2024

Decreto Transizione 5.0 ai nastri di  partenza: le novità

Il decreto attuativo del Piano Transizione 5.0 del 5 giugno scorso, arriva al tavolo del MEF per la conferma ufficiale e la pubblicazione in Gazzetta. Contestualmente alla sua pubblicazione – nello specifico entro cinque giorni – vedranno la luce anche i modelli delle certificazioni, i nuovi modelli delle relazioni tecniche ed i template delle comunicazioni da inviare al GSE.

Tante le conferme ma anche diverse le novità apportate rispetto il primo decreto. Vediamole nel dettaglio.

Soggetti beneficiari

All’interno del decreto erano stati categoricamente esclusi alcuni settori, in particolare:
– Le attività direttamente connesse ai combustibili fossili
– Le attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento
– Le attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico
– Le attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente

Con il decreto attuativo vengono invece ammesse “con riserva”: i suddetti settori non sono quindi del tutto esclusi a priori, ma nel caso in cui dimostrino che il loro impatto ambientale è marginale, potrebbero presentare domanda di accesso al credito. Il tutto si sostanza nella dimostrazione del rispetto del principio DNSH.

Rimangono confermate invece le esclusioni per le aziende non compliant al codice della Crisi di Impresa, quelle prive di DURC e DVR in regola e gli investimenti consistenti in beni gratuitamente devolvibili.

Investimenti ammissibili

Sono confermati anche gli investimenti ammissibili. Via libera quindi agli allegati A e B, i software di monitoraggio dei consumi (energy dashboarding) e i software relativi alla gestione di impresa (solo se acquistati insieme alle energy dashboarding.

Confermati anche i beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, con una novità: la spesa sarà ammessa nel rispetto di precisi massimali, variabili in base alla natura dell’energia prodotta e dalla potenza dell’impianto.
Il dimensionamento degli impianti è determinato considerando una producibilità massima attesa, al netto dei consumi dei servizi ausiliari, non eccedente il 5% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come somma dei consumi medi annui registrati nell’esercizio precedente alla data di avvio del progetto di innovazione.

Le spese per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta sono agevolabili fino ad un importo massimo complessivo pari a 900 €/kWh.

Nel caso degli impianti fotovoltaici, restano ferme le caratteristiche tecniche già emanate dal precedente decreto, in merito alla provenienza dei moduli fotovoltaici e dalla % di efficientamento energetico. Confermata anche la possibilità di considerare tali costi rispettivamente al 120 per cento e 140 per cento del loro costo.

Formazione

Confermata la quota di costo agevolabile, che sarà l’importo minore tra il 10% del valore degli investimenti e 300.000,00 €. Novità in merito alle spese agevolabili, perché rientrano anche i costi dei soci e amministratori che prendono parte alle attività formative.

Inoltre sono forniti maggiori dettagli in merito alla struttura del corso formativo: una durata minima di 12 ore e due moduli obbligatori di 4 ore ciascuno, inerenti rispettivamente tecnologie rilevanti per la transizione energetica dei processi produttivi e tecnologie rilevanti per la transizione digitale dei processi produttivi.

Calcolo dei consumi energetici

In sostanza, è possibile ridurre la disciplina a 4 casistiche principali:

  1. Azienda con consumi già misurati
  2. Azienda priva di misuratori di consumi
  3. Imprese attive o che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da almeno sei mesi dall’avvio del progetto di innovazione
  4. Imprese neocostituite

Nel primo caso, la riduzione dei consumi energetici è calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento.

La riduzione dei consumi energetici è calcolata con riferimento al medesimo bene o servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso l’individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento.

La riduzione dei consumi energetici è in ogni caso calcolata rispetto ai consumi energetici della struttura produttiva nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo.

Nel caso in cui non si disponga di dati energetici registrati per la misurazione diretta, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione sono determinati tramite una stima operata attraverso l’analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili.

Per le imprese attive o che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da almeno sei mesi dall’avvio del progetto di innovazione, che non dispongono di dati per la misurazione diretta o per la stima dei consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, la riduzione dei consumi è calcolata rispetto ai consumi medi registrati nel periodo di attività, riproporzionati su base annuale.

Per le imprese di nuova costituzione, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento sono determinati tramite:

  1. la determinazione dello scenario controfattuale individuando, rispetto a ciascun investimento almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
  2. la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto al punto 1;
  3. la determinazione del consumo della struttura produttiva ovvero del processo interessato
    dall’investimento come somma dei consumi di cui al punto 2.

Confermate le aliquote di credito e le quote di extra credito per le PMI e le aziende non soggette ad obbligo di revisione contabile, come anche le regole di cumulo

Fruizione del credito di imposta

Le certificazioni tecniche in merito al risparmio energetico ex ante ed ex post, oltre alle figure di ESCO ed EGE, possono ora redigerle e sottoscriverle anche gli Ingegneri iscritti nella sezione A dell’albo professionale in possesso di specifico diploma di laurea. Il documento dovrà essere presentato come perizia asseverata

E’ richiesta una perizia asseverata anche per quanto riguarda le relazioni tecniche inerenti il rispetto dei requisiti di interconnessione e integrazione. Ammessa la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal Legale Rappresentante per gli investimenti di valore inferiore a 300 mila euro. Ricordiamo sempre che è opportuno avere sempre un documento tecnico redatto a cura di un tecnico terzo, volto a comprovare nel dettaglio le modalità di soddisfacimento dei requisiti.

Inoltre, per il solo settore agricolo la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.

Iter presentazione domanda

  • Presentazione della domanda di prenotazione del credito al GSE, corredata da certificazione energetica ex ante. La domanda contiene: le informazioni necessarie ad individuare il soggetto beneficiario, il progetto di innovazione, ivi inclusa la data di avvio e di completamento, gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare, l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante, nonché l’impegno a garantire il rispetto del principio del DNSH.
  • Entro 5 giorni il GSE dà riscontro in merito alla documentazione e può anche richiedere integrazioni; informa inoltre sull’importo del credito prenotato, che può essere anche inferiore rispetto al desiderato qualora il plafond non fosse sufficiente. Nel caso in cui le risorse fossero esaurite al momento della domanda, questa risulta comunque trasmessa. Il GSE si riserva la possibilità di chiedere conferma di avanzamento della pratica, nel caso di rifinanziamento della misura.
  • Entro trenta giorni dalla conferma della prenotazione del credito, l’azienda deve procedere con il pagamento del 20% dei costi di acquisto degli investimenti e inviare una comunicazione in merito.
  • Nel caso in cui il progetto di innovazione sia completato per il 30 aprile 2025, entro il 31 dicembre 2024 sarà necessario inviare una successiva comunicazione relativa all’avvenuto pagamento di un ulteriore acconto in misura almeno pari al 50 per cento del costo di acquisizione.
  • Entro 5 giorni dalla ricezione di ogni comunicazione periodica, il GSE aggiorna l’importo del credito spettante.
  • A completamento dell’investimento, sarà necessario inviare una comunicazione di fine investimento, corredata dalla certificazione energetica ex post, oltre alla conferma del rispetto dei principi del DNSH.
  • Entro dieci giorni il GSE restituisce l’importo del credito spettante.

Il mancato invio delle comunicazioni ha come conseguenza la perdita dei requisiti. 

Occhio ad un’altra novità fondamentale, volta probabilmente ad evitare il click-day: non è possibile inviare una nuova comunicazione preventiva se prima sono ancora pendenti altri investimenti per i quali non è stato ancora disposto l’importo definitivo e la possibilità di procedere in compensazione.

Rimane tutto invariato per quanto concerne l’aspetto della certificazione contabile.

Confermate anche le cause di decadenza dall’agevolazione: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al completamento del progetto di innovazione, i beni non possono essere né ceduti, né dislocati in altre strutture produttive; devono inoltre assicurare i livelli di riduzione dei consumi energetici.

Altre cause di perdita del credito sono:

  • il mancato allaccio alla rete dei produttori di energia entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione
  • mancato rispetto delle regole di cumulo
  • dichiarazioni false
  • mancato rispetto del principio del DNSH
  • mancata conservazione della documentazione

I prossimi step sono la pubblicazione dei modelli e le linee guida da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Aggiornamenti al 30.04.2024

È stato convertito in legge il Decreto 2 marzo 2024. Con l’ approvazione della legge di conversione 56/2024 art.38, il Piano Transizione 5.0 è ufficialmente in vigore a partire dal 1 gennaio 2024.

Siamo ora in attesa delle disposizioni attuative.  

Aggiornamenti al 04.03.2024

Piano Transizione 5.0 in Gazzetta Ufficiale

Il 2 marzo 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 19/2024. 

È fondamentale considerare che sarà comunque necessario attendere altri 30 giorni entro i quali dovrà essere pubblicato un ulteriore decreto attuativo che dovrà entrare nel merito degli aspetti operativi del nuovo iter di richiesta e accesso al piano di incentivi.

Un altro aspetto da non trascurare è che il Piano Transizione 5.0 sarà alternativo e parallelo al precedente e ancora vigente Industria 4.0. L’accesso ad uno o all’altro sistema incentivante sarà dato dalla percentuale di risparmio energico conseguito a livello di linea produttiva ovvero di stabilimento.

La durata del piano sarà di soli due anni, in quanto riguarda gli investimenti di competenza 2024 e 2025. Pur entrando in vigore ad anno già iniziato, sarà comunque possibile inserirvi gli investimenti iniziati a partire dal 01 gennaio 2024. È però importante che i beni vengano consegnati, installati, collaudati e interconnessi entro fine 2025. Le risorse stanziate sono di poco più di tre miliardi per singolo anno di vigenza.

Il finanziamento complessivo dal RepowerEu: 6,3 miliardi di euro per il biennio 2024-2025.

Nuovo incentivo alla doppia transizione dei processi produttivi, digitale ed energetica

Potranno accedervi imprese di qualsiasi dimensione, forma giuridica, attività economica o localizzazione geografica a patto di presentare un progetto di innovazione finalizzato a ridurre i consumi energetici di almeno il 3% (oppure in alternativa, i processi interessati dall’investimento almeno del 5%) e basato esclusivamente sui beni strumentali materiali (macchine utensili, robot, magazzini automatizzati) e immateriali (software) tecnologicamente avanzati e interconnessi ai sistemi di fabbrica indicati nella legge di bilancio 2017 che aveva definito il piano Industria 4.0″

I beneficiari dunque potranno essere tutte le tipologie di imprese con DURC e DVR in regola, esclusi i settori con: 

  • attività connesse ai combustibili fossili;
  • attività nell’ambito del sistema di scambio di quote e di emissioni UE;,
  • attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori, impianti di trattamento meccanico biologico;
  • attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti.

Tipologia di investimento

  • Nuovi investimenti inerenti progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.
  • Beni strumentali materiali nuovi di cui all’allegato a della l.232/2016.
  • Beni strumentali immateriali nuovi di cui all’allegato b della l.232/2016.
  • Ulteriori software:
    1. Energy dashboarding ovvero i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo.
    2. Software per la gestione d’impresa solo se acquistati insieme a software del tipo 1.
  • Per progetti di investimento sono inoltre agevolabili:
    1. Investimenti strumentali materiali nuovi per l’autoproduzione di energia per l’autoconsumo, compresi gli impianti di stoccaggio. I moduli fotovoltaici ammissibili sono esclusivamente i seguenti:
    • moduli fotovoltaici prodotti in UE con un’efficienza per modulo del 21,5%;
    • moduli fotovoltaici con celle prodotti in UE con un’efficienza per cella del 23,5%;
    • moduli fotovoltaici composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con prodotti in UE un’efficienza per cella del 24%.

I moduli di cui i ai punti 2 e 3 concorrono alla base di calcolo del credito per un importo del 120% e del 140%.

Aliquote 5.0 progressive in base alla classe di efficienza energetica

  • Investimenti fino a 2,5 milioni: Classe 3 (45%), Classe 2 (40%), Classe 1 (35%)
  • Investimenti da 2,5 a 10 milioni: Classe 3(25%), Classe 2 (20%), Classe 1 (15%)
  • Investimenti da 10 a 50 milioni: Classe 3 (15%), Classe 2 (10%), Classe 1 (5%)

Tabella riassuntiva

La riduzione dei consumi è commisurata ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti. Per le imprese di nuova costituzione il risparmio energetico è calcolato rispetto a consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, da stabilirsi.

Formazione 5.0

Tetto massimo richiedibile per azienda: 300.000€ (10% dell’investimento complessivo dedicabile a sviluppare competenze per la transizione ecologica tramite formatori esterni).

Le attività formative dovranno essere finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Inoltre, i docenti potranno essere solo figure esterne all’azienda, da individuare tramite il Decreto Attuativo di prossima emanazione.

Obbligo di doppia certificazione

  • Ex ante, sottoscritta da un valutatore indipendente, che attesterà il rispetto dei criteri di ammissibilità del progetto relativi alla riduzione del consumo di energia.
  • Ex post, a testimoniare l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità al progetto.

Utilizzo del credito

Per quanto riguarda l’utilizzo del credito c’è un’importante novità: potrà essere utilizzato tramite F24, previa comunicazione di accesso del GSE all’Agenzia delle Entrate, anche in un’unica quota. Nel caso di incapienza però, la restante parte non fruita dovrà essere splittata in cinque quote annuali di pari importo. Ulteriormente, non potrà essere ceduto né trasferito all’interno di un consolidato fiscale.

Come il precedente credito di imposta, non concorre a formare la base imponibile per IRES e IRAP.

In ultimo, ma non per importanza, è fondamentale esaminare l’iter di accesso all’agevolazione. Fino ad ora infatti, la misura è sempre stata del tutto automatica e l’unico onere documentale richiesto era una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ovvero una perizia tecnica (asseverata per investimenti di importo superiore a 300.000,00 €).

Iter di accesso

Per il Transizione 5.0, l’iter sarà molto più complesso:

  1. Per prima cosa sarà necessario inviare una comunicazione al GSE informando della volontà di procedere con il progetto di innovazione e investimento, inviando una descrizione del progetto e allegando la certificazione di un valutatore indipendente circa la riduzione dei consumi conseguibile. Le figure demandate alla redazione delle suddette certificazioni saranno gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339; le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352. Il GSE si preoccuperà quindi di aggiornare il MIMIT sul numero delle prenotazioni del credito correttamente effettuate, tenuto conto del plafond disponibile.
  2. In corso d’opera, sarà necessario inviare delle comunicazioni intermedie al GSE sullo stato
    avanzamento lavori del progetto. Sulla base di queste, il GSE definirà l’importo fruibile del credito spettante.
  3. Post intervento sarà poi fondamentale ottenere un’ulteriore certificazione da parte di un valutatore indipendente circa l’effettiva realizzazione degli interventi, l’interconnessione e l’effettiva riduzione dei consumi.
  4. A seguito del tutto, il GSE informa l’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei beneficiari e dell’importo del credito spettante, che potrà essere fruito cinque giorni dopo l’avvenuto scambio tra i due enti, in un’unica rata entro il 31/12/2025 ovvero, in caso di incapienza, in cinque rate di pari importo.
  5. In ultimo, a prova dei costi sostenuti, occorrerà procedere alla certificazione contabile dei costi.

A supporto delle aziende però, sono previsti fino a 10.000,00 € a copertura dei costi delle certificazioni energetiche, mentre per quanto riguarda la certificazione contabile, solo le imprese prive di obbligo di revisione legale dei conti potranno fruire di un ulteriore extra credito di 5.000,00€.

In tema di cumulabilità, la misura non potrà essere cumulata con il piano Transizione 4.0 e il nuovo Bonus Zes Unica, mentre la cumulabilità è consentita con qualunque altra misura, purchè il cumulo non porti al superamento del costo dell’investimento. Nel caso di cumulo con misure europee, occorrerà rispettare il divieto del doppio finanziamento.

Per le ulteriori specifiche e poter partire con il piano Transizione 5.0 è necessario però attendere il decreto attuativo, con il quale il MIMIT fornire maggiori dettagli anche sul contenuto delle certificazioni tecniche, oltre a istituire la piattaforma di comunicazione dedicata.

Investimenti 4.0

Le imprese che non raggiungeranno gli obiettivi di efficienza energetica ma acquisteranno beni tecnologicamente avanzati funzionali alla digitalizzazione nel biennio 2024-2025 (con anche solo versamento acconto, ma consegna del bene entro il 30 giugno 2026) potranno comunque continuare a beneficiare degli attuali incentivi del piano Transizione 4.0.

Definizione

Cos’è l’Industria 5.0?

È in corso la transizione al nuovo paradigma produttivo dell’Industria 5.0 che vedrà cambiare i valori rispetto al precedente piano. Infatti, se l’Industria 4.0 metteva al centro la digitalizzazione, il nuovo piano 5.0 si basa su principi di sostenibilità e resilienza. Da considerare come un’evoluzione naturale, l’Industria 5.0 punta alla cooperazione uomo-macchina con lo scopo di apportare valore aggiunto alla realizzazione di prodotti personalizzati rispettando i consumatori e l’ambiente. Vengono definiti quindi nuovi pattern organizzativi:

approccio human centricApproccio human centric, ovvero la tecnologia verrà adottata per conformare il processo di produzione alle esigenze dei lavoratori, ai loro diritti fondamentali, preservando la dignità umana. Inoltre, la Commissione Ue garantisce che, se applicate correttamente, tutte le soluzioni innovative permetteranno di rendere i luoghi di lavoro più sicuri e inclusivi, innalzando il grado di benessere e soddisfazione dei lavoratori.

sostenibilitàSostenibilità: entro il 2030, come prestabilito dall’Agenda 2030,  si tenterà di ridurre le emissioni di carbonio del 55%, per questo la Commissione Europea mette in luce la necessità di sviluppare modelli di economia circolare ed efficienza energetica, che non incidano sull’aumento di sfruttamento di materie prime e che riducano gli scarti, allo scopo di rispettare i limiti del pianeta.

resilienza

Resilienza: l’industria 5.0 si propone come uno strumento per assicurare la resilienza ovvero la capacità di resistere e soprattutto adattarsi al cambiamento. Come si legge dal report della Commissione Ue, i cambiamenti geopolitici e naturali sfidano pesantemente l’industria, rivelandola frangibile.

Investimenti e obiettivi

Investimenti

Il Sole 24 Ore, in un articolo del 10 dicembre 2023, descrive nel dettaglio ciò che già si sa sulle nuove regole e investimenti. Dai documenti finora condivisi, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) infatti, sta regolando le norme per l’utilizzo dei crediti d’imposta finanziati con 6,36 miliardi dei fondi REPowerEU (piano UE volto a ridurre la propria dipendenza dai combustibili fossili russi, e accelerare la transizione verde). Gli investimenti incentivabili spettano ancora per i beni relativi alle tecnologie già discusse nel precedente piano 4.0, ma devono garantire un risparmio energetico: almeno il 3% dei consumi di energia finale oppure risparmi energetici conseguiti nei processi indicati come target nella legge. Inoltre, saranno agevolabili con aliquote ancora da specificare, le spese del 2024 e 2025:

  • per i beni digitali materiali 4.0,
  • i beni immateriali 4.0,
  • i beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili,
  • la formazione in competenze per la transizione ecologica.

Il Mimit ipotizza l’introduzione di un tetto massimo per le attività formative pari al 5% del totale agevolato, mentre si attende ufficialità sulla possibilità di considerare validi gli investimenti eseguiti entro la metà del 2026, con clausola di pagamento entro il 2025 di un acconto pari almeno al 20% del totale. 

Nuovi obiettivi di risparmio energetico

Riponendo attenzione nuovamente sugli obiettivi di risparmio energetico, questi dovrebbero essere conseguiti tra il 2024 e il 2026 e sono quantificati in 0,4 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio. Secondo le stime l’investimento di 4 miliardi di euro dovrebbe venire in soccorso al compimento degli obiettivi di contrasto al cambiamento climatico secondo gli allegati del Dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza. Il meccanismo prevederà tre livelli crescenti di risparmio energetico e un sistema di certificazione più solido. Infatti, è previsto che il progetto venga certificato preventivamente da un valutatore indipendente, che si farà carico di attestare che il progetto di innovazione ottemperi ai criteri di ammissibilità relativi alla riduzione del consumo di energia. Successivamente, sarà necessaria una certificazione sulla effettiva realizzazione degli investimenti in conformità a quanto progettato. Verranno destinati circa 60 milioni di euro allo sviluppo di una piattaforma digitale per gestire le certificazioni presentate dai beneficiari e per le attività di monitoraggio e controllo.

L’Unione Europea richiede ad alta voce un incremento dell’autoconsumo da parte delle MPMI: per stimolare le micro e piccole imprese a raggiungere risultati in linea con le aspettative, viene introdotto un ulteriore contributo a fondo perduto pari al 50% per l’acquisto di sistemi e tecnologie digitali per la produzione diretta di energia da fonti rinnovabili. Tali sistemi apporteranno energia sostenibile tramite autoconsumo immediato o tramite sistemi di accumulo e stoccaggio.
Questa misura si aggiunge all’intero piano 5.0 sopra riportato.

La domanda che resta aperta è: l’industria 5.0 andrà a condizionare l’intera struttura organizzativo-strategica dell’azienda, orientandola ad una sorta di nuova Società 5.0? Oppure riguarderà fattori esterni ad essa, la cui applicazione porterà ad un vantaggio temporaneo, mutevole già nel prossimo triennio?

Per certo l’equilibrio tra sviluppo economico e la soluzione dei problemi sociali e ambientali rappresenta la nuova base della crescita sostenibile dell’azienda, cui tutti gli imprenditori sono chiamati a ricercare e perseguire da qui al 2030.

News e altri approfondimenti

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