Patent box
Introduzione
Cos’è il Patent box?
Con il D.L. 6 del 21 ottobre 2021, prima, e con la L. 242/2021 poi, lo strumento del Patent box cambia radicalmente, trasformandosi in una maxideduzione del 110% delle spese di ricerca e sviluppo sostenute per alcuni asset intangibili che rileva ai fini IRES e IRAP.
L’obiettivo della transizione al nuovo modello è quello di voler semplificare il più possibile l’iter burocratico e di definizione dell’agevolazione.
La differenza oggettiva tra i due istituti, olre alla natura finanziaria, è la premialità degli investimenti in RS, indipendentemente dal risultato ottenuto (e quindi dal reddito prodotto) e la cumulabilità con il tax credit ricerca e sviluppo.
FAQ
Quanto dura il Patent box?
Al pari del vecchio regime, il nuovo Patent box prevede un’opzione quinquennale irrevocabile e rinnovabile.
Chi può erogare il Patent box?
Il nuovo Patent box è di fatto una misura “semi-automatica”, il cui soggetto gestore di riferimento è l’Agenzia delle Entrate. I contribuenti interessati dovranno indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento, di beneficiare della maggiorazione. Entro tale data dovranno essere in possesso della documentazione giustificativa, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante tramite marca temporale.
In caso di controlli da parte dell’Amministrazione occorrerà fornire il tutto entro 20 giorni dalla relativa richiesta.
Come richiedere il Patent box?
Trattandosi di una misura automatica, non è necessario fare alcun tipo di richiesta ad alcun soggetto gestore.
La rendicontazione dei costi sostenuti permette di individuare la base di calcolo per calcolare il risparmio di imposte. Rispettare gli oneri documentali previsti da normativa consente di essere tutelati in sede di controllo (c.d. penalty protection) ed evitare un recupero del beneficio da parte dell’Agenzia delle Entrate. Spetterà solo indicare in dichiarazione dei redditi che si è deciso di optare per la maxi deduzione.
A chi si rivolge il Patent box?
La nuova maxi deduzione è accessibile ai soli soggetti titolari di reddito di impresa, compresi i soggetti non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Sono invece escluse le società semplici, quelle che determinano il reddito su base catastale e in modo forfettario.
Come funziona il Patent box?
Il funzionamento del nuovo Patent box è in realtà molto semplice.
Sarà sufficiente identificare i costi sostenuti nell’anno che sono rendicontabili e applicare una percentuale del 110% identificando così la base imponibile. Il beneficio fiscale spettante sarà pari al 27,9% della base imponibile, pari al risparmio IRES e IRAP.
Occorre che le spese siano qualificabili come costi di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica o ideazione estetica, cioè le stesse previste per il famoso tax credit e dal Manuale di Frascati.
Inoltre dovranno essere finalizzate allo sviluppo, all’accrescimento, al mantenimento, alla protezione e allo sfruttamento dei propri asset intangibili.
Patent box: quali sono asset deducibili?
L’elenco degli asset rendicontabili è ridotto rispetto al precedente assetto, con l’eliminazione del know-how. Sono quindi passibili di patent i:
- Brevetti industriali, compresi quelli per invenzioni e per modelli di utilità;
- Software coperti da copyright;
- Disegni e Modelli giuridicamente tutelati.
Sarà ovviamente necessario predisporre tutta la documentazione utile e necessaria a dimostrare il diritto a fruire dell’agevolazione.
Patent box: quali sono le Spese agevolabili?
I costi agevolabili secondo il nuovo assetto sono quelli di:
- Sviluppo;
- Accrescimento;
- Mantenimento;
- Protezione;
- Sfruttamento dei beni immateriali agevolabili.
Circa le spese ammissibili, il Provvedimento del 15/02/2022 prima e la Circolare 5/E del del 24/02/2023 dopo dell’Agenzia delle Entrate ha espressamente richiamato il Decreto del MiSE del 26 maggio 2020 in materia di crediti di imposta per attività di Ricerca e Sviluppo, Innovazione tecnologica, Ideazione estetica e design.
Confluiranno quindi nella base imponibile della maxi deduzione le:
- spese per il personale impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti;
- quote di ammortamento relative ai beni strumentali impiegati nelle attività di cui sopra;
- spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti;
- spese per materiali, forniture e prodotti analoghi;
- spese connesse al mantenimento dei diritti sui beni immateriali agevolati, al rinnovo, alla protezione, alla prevenzione della contraffazione, alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.
Regimi Transitori
Accedere al nuovo Patent box o fruire ancora del precedente non è sempre un’alternativa possibile.
Caso 1. Contribuente che ha presentato istanza di ruling e ha concluso l’accordo.
In questo caso il soggetto dovrà portare a termine il vecchio regime fino a esaurimento dei cinque anni, senza poter transitare nel nuovo istituto.
Caso 2. Contribuente che presenta istanza di ruling (o di rinnovo) ma non ha ancora concluso l’accordo.
In questo caso sussistono due opzioni:
- Optare per il precedente regime di tassazione agevolata;
- Rinunciare al ruling optando per la maxi deduzione. In questo modo però perderà i benefici fiscali eventualmente maturati.
Caso 3. Autoliquidazione per utilizzo diretto.
Il contribuente potrà continuare con l’autoliquidazione fino a naturale scadenza senza esercitare le successive opzioni.
Caso 4. Autoliquidazione per utilizzo indiretto.
Il contribuente potrà continuare con l’autoliquidazione fino a naturale scadenza senza esercitare le successive opzioni.
Vantaggi
Quali sono i vantaggi del Patent box?
Il nuovo patent premia il sostenimento di investimenti e non si focalizza sul reddito prodotto dagli ip.
Questo significa che possono accedere anche le imprese più piccole, che possono recuperare costi che altrimenti sarebbero stati sommersi.
Inoltre, grazie alla cumulabilità con il tax credit Ricerca e Sviluppo, Innovazione e Design, i percorsi diventano paralleli il vantaggio fiscale cresce in maniera esponenziale, potendo recuperare fino al 50%. E’ bene precisare che in caso di cumulabilità con il credito di imposta, date le regole di cumulo previste, sarà necessario stornare dalla base imponibile del credito, il beneficio fiscale del patent box.
Ancora, per le privative ottenute dal 2021 in avanti, è possibile rendicontare gli otto esercizi precedenti, massimizzando il primo anno l’entità della maxi deduzione!
Opportunità
Il nuovo meccanismo di recapture
Solitamente in altri contesti la parola recapture è utilizzata in fattispecie negative. Nel caso del nuovo Patent Box, invece, è un’interessante opportunità di recupero di costi sostenuti negli anni precedenti all’ottenimento di una privativa.
Il comma 10-bis stabilisce infatti che a partire dai titoli ottenuti nel 2021, è possibile retroagire fino all’ottavo periodo di imposta precedente e rendicontare i costi sostenuti, ai fini del calcolo della deduzione complessiva spettante. Questo purchè tali spese non siano già confluite nel calcolo del nexus ratio del precedente Patent box.
Restano quindi esclusi i costi sostenuti in anni precedenti per quelle privative concesse prima del 2021.
Inoltre, nel caso della premialità non potranno essere rendicontati i costi sostenuti per l’ottenimento della privativa.
In ogni caso vige tassativamente il principio di competenza, indipendentemente dal fatto che le voci di spesa siano o meno state capitalizzate.
Necessità
Oneri documentali
Come in ogni regime o opzione finora proposta dal Legislatore, anche la nuova maxi deduzione prevede la necessità di produrre dell’”idonea documentazione” a giustificazione delle spese rendicontate.
Il documento è composto da due sezioni A e B, che nel caso di micro, piccole e medie imprese potranno essere redatte in modalità semplificate, in ragione della struttura organizzativa e operativa.
Sezione A
E’ quella più attinente alla struttura aziendale, al core business, alle funzioni e al modello organizzativo, nonché ai profili di rischio.
Essa contiene anche la relazione tecnica delle attività e dei progetti svolti nell’esercizio, con indicazione separata di quelle direttamente collegate alle attività eleggibili. Tale relazione dovrà essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività o del singolo progetto e controfirmata dal Legale Rappresentante dell’azienda. Nel caso di attività commissionata a terzi, la relazione sarà curata dal Soggetto commissionario e controfirmata dal Legale Rappresentante dell’azienda beneficiaria.
Sezione B
Conterrà tutti i giustificativi delle spese sostenute, in particolare si richiedono le schede contabili e le riconciliazioni tra voci di spesa e contabilità generale.
Per quanto concerne il personale, dovranno essere prodotti appositi timesheet e specificate le mansioni e le conoscenze che permettono alla figura di partecipare al progetto.
L’assenza di documentazione comporta il recupero integrale dell’agevolazione, completa di interessi e sanzioni.
Esempio
Costi per R&S | 1.000,00 € |
Super deduzione 1000*110%*27,9% (IRES e IRAP) | 306,9 € |
Base imponibile per il credito R&S (1.000,00 – 306,90) | 693,10 € |
Credito d’imposta R&S (20%) nel 2022 | 138,62 € |
Deduzione normale dei costi | 279,00 € |
Beneficio complessivo (72,45% dei costi) | 724,52 € |
Metodo Open
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- Audit periodico: utile a valutare lo stato avanzamento delle attività in corso e a indirizzare al meglio l’azienda;
- Rendicontazione dei costi sostenuti;
- Redazione della documentazione richiesta da normativa;
- Supporto negli adempimenti correlati;
- Supporto in caso di contestazioni.