Con il Decreto 17 maggio 2024 pubblicato in Gazzetta 117 dello scorso 21 maggio, sono state rese note le Modalità di accesso al credito di imposta per investimenti nella ZES unica, nonché i criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli.
Il bonus ZES unica è un credito di imposta riconosciuto a favore degli investimenti effettuati all’interno della zona economica speciale per il mezzogiorno. La misura, sostituisce il precedente tax credit, vigente parallelamente al Tax Credit Mezzogiorno, anche denominato Bonus Sud.
Possono accedere al credito d’imposta le imprese, (indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato), già operative o che si insediano nella “ZES Unica”, effettuando acquisti di beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e della regione Abruzzo.
Sono però esclusi i seguenti settori:
Gli investimenti ammissibili sono tutti quelli relativi a nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie:
Tra le spese ammissibili rientrano anche l’acquisto di terreni o di immobili strumentali (è compreso anche l’ampliamento). Il valore dei terreni e dei fabbricati non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Il valore massimo di ciascun progetto di investimento non può superare il valore di 100 milioni; mentre il valore minimo è di 200 mila euro.
L’entità del credito dipende dalla dimensione di impresa, dall’entità dell’investimento e dalla locazione dell’investimento.
L’intensità dell’aliquota agevolativa varia in relazione alle regioni, alle dimensioni dell’impresa e all’importo dell’investimento. Per le regioni Sicilia, Calabria, Campania e Puglia il credito d’imposta è del 40%; per le regioni Molise, Basilicata e Sardegna del 30%; in Abruzzo scende al 15%. In due aree specifiche, Taranto in Puglia e il Sulcis in Sardegna, l’aliquota base è fissata rispettivamente al 50% e al 40%.
Tali massimali sono aumentati di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti per le piccole imprese, nei casi in cui l’investimento non superi i 50 milioni di euro.
Per quanto riguarda l’iter di accesso alla disciplina, invece, le imprese interessate avranno una finestra temporale tra il 12 giugno e il 12 luglio 2024 per notificare all’Agenzia delle Entrate gli investimenti fatti a partire dal 1° gennaio 2024 e stimati entro il 15 novembre 2024.
Nella stessa finestra temporale sarà possibile rettificare la propria domanda o eliminarla del tutto, rinunciando al credito “prenotato”. Ricordiamo infatti che per il 2024 c’è un preciso plafond di risorse economiche a disposizione pari ad 1,8 miliardi di euro.
I soggetti che hanno presentato la prima comunicazione, che di fatto rappresenta una vera e propria prenotazione del credito di imposta, avranno tempo, tra il 3 di febbraio e il 14 marzo 2025 di confermare o rimodulare al ribasso, l’entità degli investimenti realizzati. Sarà necessario inoltre dichiarare la presenza o meno di utilizzo di ulteriori agevolazioni cumulabili.
L’utilizzo del credito potrà avvenire esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, successivamente alla pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di un provvedimento di concessione e comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento.
In caso di crediti di importo superiore a 150 mila euro, la fruizione è subordinata ai controlli in materia di antimafia.
Il credito andrà indicato in tutte le dichiarazioni dei redditi riferite ai periodi di imposta nel corso del quale è stato riconosciuto il credito e in quelli in cui avviene l’utilizzo dello stesso.
Il credito è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato, purché il cumulo non porta a superamento dell’intensità massima stabilità. È inoltre cumulabile con altre misure agevolative che non figurano come aiuti di Stato.
Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito di imposta viene rideterminato; la stessa conseguenza si ha nel caso in cui, entro il quinto periodo di imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione.
Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES Unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento.
Lo sportello unico digitale rimarrà validamente disponibile, invece, per le attività soggette ad autorizzazione unica.
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