La nuova Legge di Bilancio (L. 178/2020) ha introdotto una specifica agevolazione fiscale per le aziende che investono nelle Zone Economiche Speciali (ZES).
La misura è regolata dall’art. 1, commi 173-176 e si rivolge alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle zone suddette.
Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, costituita da aree non territorialmente adiacenti, purchè presentino un nesso economico-funzionale. Inoltre, devono comprendere almeno un’area portuale.
Le regioni meno sviluppate (quelle cioè con un PIL pro capite inferiore al 75% della media europea) e quelle cosiddette “in transizione” (ossia quelle con un PIL pro capite tra il 75 ed il 90% della media europea) possono proporre l’istituzione di una o due zone nel caso in cui siano presenti più aree portuali.
L’assenza di queste ultime non costituisce per forza un limite: infatti le regioni prive di aree portuali, possono presentare una proposta in forma associativa. Le ZES hanno una durata minima di 7 anni e massima di 14, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 7 anni.
Attualmente, esistono le seguenti ZES:
Al momento, le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o effettuano investimenti incrementali all’interno delle ZES possono contare su:
Specifichiamo che le agevolazioni sopra richiamate sono quelle riservate alle zone ZES.
Non deve quindi essere considerato un limite. Ricordiamo ad esempio che le stesse regioni Puglia Basilicata e Molise possono accedere a percentuali maggiorate nel caso di progetti di Ricerca e Sviluppo.
Inoltre il piano transizione 4.0 riguarda il territorio nazionale e quindi le zone ZES non sono esenti, bensì sono ulteriormente agevolate da quanto riportato sopra. E’ quindi un ottimo esercizio strategico individuare la possibilità di cumulare più misure a copertura delle stesse voci di spesa, al fine di abbassare i costi ed aumentare l’impatto e il ritorno economico
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