Il whistleblowing (letteralmente “soffiare fischietti”) è un recente strumento di compliance aziendale per la gestione degli illeciti.
A livello europeo è normato a partire dal 2019, con la Direttiva 1937, entrata poi in vigore nel 2021. Sul piano nazionale, la Direttiva è stata recepita solo nel 2023 con l’approvazione del D.lgs. 24/2023 secondo cui le aziende italiane sono obbligate ad implementare un canale interno per la gestione degli illeciti. Pertanto:
Attraverso il whistleblowing i dipendenti di un’azienda oppure terze parti (per esempio un fornitore) possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività. Per fare ciò vengono individuati dei soggetti terzi che svolgono un’attività di arbitraggio, dovendo intervenire qualora emergano, tramite delle segnalazioni, attività non consentite, ovvero illegali, affinché vengano fermate.
Il “whistleblower”, di fatto, è una persona che lavora in un’azienda (pubblica o privata) che decide di segnalare un illecito, una frode o un pericolo che ha rilevato durante la sua attività lavorativa. Per poterlo fare, è necessario che sia tutelato ad esempio dal licenziamento, dal demansionamento e da altre forme di discriminazione.
Attenzione: non tutte le segnalazioni fanno sorgere una protezione in capo al segnalatore, sia esso interno od esterno all’azienda. Le tutele di legge scaturiscono solo nel momento in cui l’oggetto della segnalazione riguardi un illecito come ad es. frode fiscale, riciclaggio di denaro o reati in materia di appalti pubblici, sicurezza dei prodotti e stradale, protezione dell’ambiente, salute pubblica e tutela dei consumatori e dei dati.
La Direttiva UE sul Whistleblowing include anche dettagli sulle sanzioni. Le aziende che ostacolano o tentano di ostacolare la segnalazione di irregolarità subiranno sanzioni. Lo stesso vale se le aziende non mantengono riservata l’identità del segnalante. Saranno punite anche le ritorsioni nei confronti dei whistleblower. Il regime sanzionatorio varia in base all’illecito sostenuto: da 500 a 2.500 euro, per il segnalante che incorre nei reati di diffamazione o di calunnia; da 10.000 a 50.000 euro, nel caso in cui sono state commesse ritorsioni o quando la segnalazione sia stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla o sono stati violati gli obblighi di riservatezza.
La Direttiva beneficia non solo i segnalanti, ma porta vantaggi significativi anche alle aziende: garantendo la possibilità di riportare internamente illeciti e sospetti, le aziende possono identificare e gestire il rischio tempestivamente, limitando i danni finanziari e reputazionali.
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