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Trasparenza delle erogazioni pubbliche: le novità del Decreto Crescita

Il decreto Crescita innova la disciplina delle erogazioni pubbliche non solo per le imprese di medie e grandi dimensioni, ma anche per le micro imprese

Si tratta di una riformulazione integrale della disciplina delle erogazioni pubbliche (introdotta dall’art. 1, commi da 125 a 128, legge n. 127/2014) che affronta i seguenti aspetti:

  • ambito applicativo soggettivo (platea dei soggetti interessati dagli obblighi di trasparenza)
  • ambito applicativo oggettivo (natura e forma dell’erogazione pubblica);
  • regime sanzionatorio (entità delle sanzioni e decorrenza).

La normativa riformulata

La preesistente normativa era stata analizzata nei seguenti documenti:

  • circolare Assonime n. 5 del 22 febbraio 2019;
  • documento L’informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati del Cndcec del 15 marzo 2019.

Entrambi i documenti avevano evidenziato i problemi interpretativi ed applicativi generati dalla scarsa chiarezza del testo normativo, l’inadeguato coordinamento con le altre disposizioni vigenti e il carattere del tutto sproporzionato delle sanzioni previste in caso di inadempimento degli obblighi.

Soggetti interessati dagli obblighi di trasparenza

Per quanto riguarda l’ambito applicativo soggettivo la nuova disciplina introduce tipologie di adempimenti diversificati in relazione alle seguenti due categorie di operatori:

  1. Associazioni, onlus, fondazioni e cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. 286/1998.
  2. Imprese che esercitano attività di cui all’articolo 2195 cod. civ. Imprenditori soggetti all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese esercenti:
  • un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
  • un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
  • un’attività di trasporto per terra o per acqua o per mare;
  • un’attività bancaria o assicurativa;
  • altre attività ausiliarie delle precedenti.

Categoria 1

Con riferimento alla prima categoria di soggetti, la pubblicazione delle informazioni dovrà avvenire entro il 30/06 di ogni anno successivo all’erogazione, sui propri siti internet o su analoghi portali digitali.

Categoria 2

Invece per il secondo gruppo di soggetti occorrerà distinguere tra:

  • Soggetti che sono tenuti alla redazione della nota integrativa
  • Soggetti non tenuti a tale obbligo

I primi sono tenuti ad indicare nella nota integrativa del bilancio d’esercizio ed eventualmente del bilancio consolidato, un riepilogo degli importi ricevuti a titolo di contributi dalla Pubblica Amministrazione, entro il termine di approvazione del bilancio annuale.

I secondi sono tenute a riportare le informazioni, entro il 30/06 di ogni anno successivo all’erogazione, sui propri siti internet secondo modalità liberamente accessibili, o in assenza di questi, sui portali digitali delle associazioni di categoria.

Natura e forma dell’erogazione pubblica

Le erogazioni pubbliche soggette agli adempimenti sopra esposti sono dunque di qualsiasi forma (sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti), in denaro o in natura, effettivamente erogate nel periodo considerato con applicazione del criterio di cassa.

Le disposizioni sopra citate non si applicano qualora l’importo monetario erogato al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000,00 Euro nel periodo considerato.

Sono inoltre escluse:

  • le agevolazioni fiscali, contributi attribuiti in generale a qualsiasi soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento;
  • le erogazioni pubbliche di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria;
  • gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis iscritti al registro nazionale degli aiuti di Stato.

Le sanzioni

La sanzione in caso di inosservanza degli obblighi è pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000,00 Euro.

Solo qualora l’inosservanza perduri oppure il pagamento della sanzione non avvenga entro il termine fissato per l’ottemperanza, il comportamento è sanzionato con la restituzione integrale delle somme ricevute entro i successivi tre mesi.

Il soggetto competente ad irrogare la sanzione è l’Amministrazione Pubblica che ha erogato il beneficio o, in difetto, il prefetto del luogo ove ha sede il beneficiario.

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