E’ ormai questione di ore per la pubblicazione del decreto attuativo in materia di Transizione 4.0.
A breve verranno rese note tutte le specifiche tecnico-operative per usufruire del Credito di imposta Ricerca e Sviluppo, del Bonus Innovazione, del Credito Moda e Design e del Credito di imposta per investimenti in beni strumentali.
In questa sede ci concentreremo sulle prime tre voci indicate, poiché i risvolti sono davvero ampi.
In primo luogo ci sembra utile richiamare le caratteristiche principali dei crediti di imposta per ricerca e innovazione:
Beneficiari | Imprese residenti nello stato e stabili organizzazioni di soggetti non residenti, rispettose della normativa sulla sicurezza del lavoro ed in regola con gli adempimenti contributivi previdenziali e assistenziali |
Soggetti esclusi | Imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale |
Ambito temporale | Esercizio 2020 per i soggetti solari |
Misura del credito | R&S: 12% fino a 3 milioni di euro |
L’art. 2 della bozza del Decreto dispone che per l’identificazione delle attività ammissibili occorre far riferimento al Manuale di Frascati del 2015 pubblicato dall’OCSE.
Al comma 2 è riportato che costituiscono attività di ricerca e sviluppo i lavori svolti nell’esercizio 2020, anche avviati in esercizi precedenti e riconducibili a:
L’obiettivo delle attività di ricerca e sviluppo è il perseguimento di un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa.
Il progresso o l’avanzamento si considerano realizzati anche nel caso in cui si adattino le conoscenze o le capacità di un relativo campo della scienza o della tecnica per realizzare un avanzamento in un altro campo, in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile.
Sono comunque ammissibili le attività che non raggiungono l’obiettivo finale di un progresso o un avanzamento.
Nel caso in cui un progresso scientifico o tecnologico sia già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le informazioni sul processo o sul metodo o sul prodotto non sono disponibili e accessibili per l’impresa all’inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo, perché coperti ad esempio da segreto aziendale, i lavori intrapresi possono rappresentare allo stesso modo un avanzamento scientifico o tecnologico e rilevare ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta. Questa regola non vale nel caso di controllate o controllanti.
Ancora, sono ammissibili al credito d’imposta i lavori di ricerca e sviluppo svolti contemporaneamente e in modo simile nello stesso campo scientifico o tecnologico da imprese concorrenti indipendenti.
Per quanto riguarda le attività di Innovazione tecnologica, queste sono riscontrabili sulla base di quanto disposto dal Manuale di Oslo 2018 pubblicato sempre dall’OCSE.
Secondo il comma due dell’art. 3 della bozza di decreto, le attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito sono rappresentate dai lavori, diversi da quelli di ricerca e sviluppo, svolti nel periodo d’imposta 2020, anche in relazione a progetti avviati in periodi d’imposta precedenti, finalizzati alla realizzazione o all’introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa.
Le attività ammissibili al credito d’imposta comprendono esclusivamente i lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota.
Sono invece escluse le attività inerenti:
Nel caso di progetti che rientrino nell’innovazione digitale 4.0, l’aliquota fissata al 6% sale al 10% dell’investimento.
Si considerano attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l’integrazione e l’interconnessione dei fattori, interni ed esterni all’azienda, rilevanti per la creazione di valore, come ad esempio:
Della stessa agevolazione è possibile usufruire nel caso in cui i progetti presentino obiettivi di transizione ecologica come l’ecodesign, la simbiosi industriale o il remanufactoring.
Nel caso in cui si sfrutti l’aliquota maggiorata, occorrerà produrre la documentazione tecnica idonea a comprovare la qualificazione di innovazione digitale 4.0 o di transizione ecologica, partendo dallo stato dell’arte ai risvolti futuri dovuti al perseguimento degli obiettivi e lo sviluppo del progetto.
Sono i lavori esclusi dalle attività di ricerca e sviluppo e attività innovative, finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti.
Per le imprese operanti del settore dell’abbigliamento e degli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività ammissibili al credito d’imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti in relazione ai:
con esclusione dei lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l’aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio.
Le attività ammissibili al credito d’imposta riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.
Il MISE ha reso noto sul proprio sito web come la comunicazione circa l’utilizzo del credito per effettuazione di attività di ricerca e sviluppo, non dovrà essere precedente a queste ultime, ma che potrà essere effettuata a consuntivo.
Inoltre, lo scopo della comunicazione è l’acquisizione da parte del Mise delle informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.
Non costituirà alcun vincolo all’accesso al credito, ma rappresenta un adempimento formale. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della suddetta comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale di prossima emanazione.
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