Il Ministero dello Sviluppo e il Ministero dell’Economia hanno raggiunto un compromesso per il nuovo Piano Transizione 4.0 che rientrerà nella prossima legge di bilancio: un piano da circa 25 miliardi per cui verrà stanziato un Fondo Recovery Plan agganciato alle risorse europee.
Il nuovo piano è ricco di interessanti novità che permetteranno alle aziende di poter usufruire delle agevolazioni in un arco temporale più lungo e con aliquote e massimali di spesa diversi.
Ma quali sono nello specifico queste novità? Analizziamole più attentamente, partendo dal credito d’imposta per beni strumentali:
La nuova versione degli incentivi sarà retroattiva: verranno presi in considerazione gli investimenti da Novembre 2020 e saranno coperte le spese fino al 2022, con consegna dei beni possibile fino a Giugno 2023 se si paga un acconto del 20%.
Il periodo minimo di compensazione dei crediti di imposta scende da 5 a 3 o 1 anno. Inoltre, è possibile anticipare la fruizione già dall’anno di investimento, in caso di beni strumentali funzionali alla digitalizzazione (l’ex iperammortamento).
CATEGORIA | 2020 | Nuovo Piano 4.0 |
Beni strumentali materiali non 4.0 (ex super) | 6% | – 10% – 15% (se funzionali allo smart working) |
Beni immateriali non 4.0 (software) | 0% | 6% |
Beni strumentali materiali 4.0 (ex iper) | a) da 0 a 2,5 mln: 40% b) da 2,5 a 10 mln: 20% c) oltre 10 mln: 0% | a) da 0 a 4,5 mln: 50%(2021) e 40% (2022) b) da 4,5 a 10 mln: 30% (2021) e 20% (2022) c) da 10 a 20 mln: 10% (2021 e 2022) |
Beni immateriali 4.0 (software) | 15% (massimale 700 mila) | 20% (massimale 1 mln) |
Per quanto riguarda il Credito d’imposta per progetti di Ricerca & Sviluppo avremo invece le seguenti novità:
CATEGORIA | 2020 | Nuovo Piano 4.0 |
Credito d’imposta Ricerca & Sviluppo | 12% (massimale 3 mln) | 20% (massimale 5 mln) |
Bonus innovazione tecnologica | – 6% (massimale 1,5 mln) – se sostenibilità economica e digitale: 10% | – 10% (massimale 3 mln) – se sostenibilità economica e digitale: 15% |
Tax credit design e ideazione estetica | 6% (massimale 1,5 mln) | 15% (massimale 3 mln) |
Infine, per quanto riguarda il credito d’imposta del terzo pilastro del Piano, ossia Formazione 4.0, la novità sta nell’inclusione tra i costi ammissibili anche delle spese dirette per la formazione dei dipendenti e degli imprenditori, al contrario di oggi in cui il calcolo è vincolato al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione.
Con la pubblicazione in Gazzetta della L. 178/2020 diventa operativo e viene confermato l’assetto individuato dalla bozza di Manovra pubblicata qualche mese fa. Seppure il MISE aveva proposto e pubblicato una sintesi delle novità che sarebbero subentrate con il nuovo anno, l’alea di incertezza (e speranza) sul nuovo assetto, ha fatto sì che fino alla legge di recente emanazione, rimanesse un minimo dubbio.
In questa sede affrontiamo i nuovi crediti di imposta confermati fino al 2022.
La platea di beneficiari continua ad essere omnicomprensiva, essendo la misura riconosciuta “a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa”.
Quello che cambia è l’arco temporale di riferimento. Occorre partire da una premessa: a seconda della tempistica di realizzazione/prenotazione dell’investimento, sono riconosciute percentuali differenti.
Si parte infatti dal 16 novembre 2020 e non dal solito 1 Gennaio (2021). Sul punto Eutekne ha mostrato la propria incertezza circa l’assenza di disposizioni di coordinamento che potrebbe dare luogo a incertezze circa l’individuazione dell’effettiva realizzazione dell’investimento.
A seconda della finestra temporale in cui ricade l’investimento si applicheranno aliquote differenti.
Restano come requisiti per l’accesso al credito il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e l’adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Circa gli oneri documentali (possesso delle fatture e degli altri documenti attestanti l’acquisizione dei beni), viene ribadito l’obbligo di apporre su tutti i documenti inerenti gli investimenti il riferimento normativo, nello specifico il riferimento ai commi dal 1054 al 1058 art. 1 della L. 178/2020.
Gli investimenti in beni strumentali contenuti negli allegati A e B, richiedono alle imprese una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli nei rispettivi allegati, oltre a dichiarare l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Solo se i beni hanno un costo unitario inferiore a 300.000 €, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
L’incremento percentuale ha una durata relativamente breve, occorre valutare strategicamente la territorialità del proprio investimento e la possibilità di cumulo con diverse altre misure (vedi la Nuova Sabatini e il Bonus Sud).
Ricordiamo anche le ultime pronunce comunitarie circa la cumulabilità tra credito investimenti e altre misure come il PSR, sancita nel limite delle percentuali disposte dall’allegato II del Regolamento UE. In questi casi, non essendo sopravvenuta diversa specifica, si consiglia di valutare attentamente l’alternativa tra le varie misure e la convenienza di una cumulabilità limitata.
In questo caso la normativa precedente resta invariata nella sua struttura teorica. Rimangono quindi, almeno fino al 2022, i tre crediti differenziati tra le attività di R&S, piuttosto che innovazione o ideazione estetica.
a. nel caso di investimenti in ricerca e sviluppo l’aliquota passa dal 12 al 20%, con un aumento dell’ammontare massimo di beneficio spettante da 3 a 4 milioni di euro;
b. nel caso di investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica si passa invece dal 6 al 10% , con un aumento dell’ammontare massimo del beneficio spettante da 1,5 a 2 milioni di euro;
c. per gli investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale, l’aliquota cresce fino al 15%, con un aumento del credito massimo spettante di 2 milioni di euro.
Viene inserito l’obbligo di asseverare la relazione tecnica per assicurare maggiore certezza alle imprese sull’ammissibilità delle attività svolte e delle spese sostenute.
Confermata la possibilità per le aziende agricole con reddito fondiario di accedere al credito di imposta RS. Facendosi infatti riferimento al reddito dell’impresa (comma 1064), e non disponendo la rilevanza del regime fiscale di determinazione del reddito, appare palese l’inclusione delle aziende agricole. Sarebbe comunque opportuno ci fosse una specifica a carattere interpretativo per evitare qualunque tipo di dubbio.
Se l’azienda è locata in alcune regioni del Meridione (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) ed i progetti realizzati sono configurabili nell’ipotesi Ricerca e Sviluppo pura (escludendo quindi Innovazione ed Ideazione estetica) le percentuali sono nettamente superiori. Il credito infatti spetterà:
Il credito di imposta formazione 4.0 viene esteso fino al 2022 con un ampliamento dei costi ammissibili.
Vengono infatti fatte ricomprendere:
a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono però escluse le spese di alloggio (ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità);
c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
la formazione e le competenze continuano a rivelarsi fondamentali per il prossimo anno, vedi anche gli investimenti in beni strumentali per il telelavoro. Ricordiamo che la formazione è erogabile anche in modalità telematica (nel rispetto di alcuni requisiti).
Sembrerebbe quindi possibile coprire i costi dei device acquisiti non solo con il credito investimenti, ma anche con il credito formazione, naturalmente per le ore dedicate all’attività formativa.
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