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Titolare effettivo: le FAQ del MEF per sciogliere i dubbi

Il prossimo 11 dicembre è prevista la scadenza per la comunicazione dei dati sul titolare effettivo. Sul tema, il MEF ha pubblicato delle FAQ ad hoc per eliminare possibili ulteriori dubbi.

Pur essendo individuata una scadenza precisa, è già stato proposto un emendamento alla legge di bilancio 2024 con cui si vorrebbe prorogare la scadenza dell’11 dicembre al 6 febbraio 2024 per la comunicazione dei dati. Al momento però rimane una proposta.

Ricordiamo che il mancato invio della comunicazione sul titolare effettivo comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. che va da 103 euro a 1032 euro accertata e contestata dalla Camera di commercio competente.

Attenzione al fatto che ai sensi dell’art 3 del DM n 55/2022 le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, la cui costituzione sia successiva alla data del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 6, ossia il 9 ottobre 2023, avrebbero dovuto provvedere alla comunicazione entro trenta giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri, ossia entro il 9 novembre 2023.

Per quanto riguarda invece i trust e gli istituti giuridici affini la cui costituzione sia successiva alla stessa data, devono provvedere alla comunicazione entro trenta giorni dalla loro costituzione.

Titolare effettivo: chi è, chi deve comunicare i dati e come si procede

Secondo la normativa sull’antiriciclaggio, il Titolare Effettivo è la persona fisica che possiede o controlla un’entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.

Come specificato sul sito del registro delle imprese, i soggetti interessati sono:

  • le imprese dotate di personalità giuridica quindi, ad esempio, tutte le SRL (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc), le SPA, e altre società di capitali,
  • le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute,
  • i trust e gli istituti giuridici affini ai trust.

Per procedere alla comunicazione del Titolare Effettivo, i soggetti di cui sopra devono procedere come segue:

  • si accede a DIRE, lo strumento del Registro Imprese per compilare e inviare pratiche di Comunicazione Unica, oppure altre soluzioni di mercato,
  • si sceglie la pratica del Titolare Effettivo,
  • si indica l’impresa o l’istituto oggetto della comunicazione e si dichiarano i dati del suo Titolare Effettivo,
  • si firma con Firma Digitale.

Nel dettaglio, gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private comunicano all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese.

Registro Titolare effettivo: quali dati si comunicano

Ai sensi dell’art 4 del decreto m 55/2022 la comunicazione dovrà contenere le seguenti informazioni:

  • i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo per le imprese dotate di personalità giuridica,
  • in aggiunta, per le imprese dotate di personalità giuridica, occorre indicare:
    • l’entità della partecipazione al capitale dell’ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo;
    • nel caso in cui il titolare effettivo non sia individuato in forza dell’entità della partecipazione, le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo;
  • in aggiunta, per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
    • la denominazione dell’ente;
    • la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell’ente;
    • l’indirizzo di posta elettronica certificata;
  • in aggiunta, relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
    • la denominazione del trust o dell’istituto giuridico affine;
    • la data, il luogo e gli estremi dell’atto di costituzione del trust o dell’istituto giuridico;
  • l’eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell’esclusione dell’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni nella qualità di controinteressato;
  • la dichiarazione di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.
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