L’Agenzia delle Entrate torna ad esprimersi in merito al credito di imposta ZES, in riferimento alla specifica casistica degli immobili. Lo fa con la Risposta n 310 dello scorso 3 maggio 2023 chiarendo che il credito non spetta se i beni immobili sono già utilizzati dall’azienda.
Nell’interpello in oggetto, l’istante, riporta l’acquisto nel 2021 di tutto il compendio industriale relativo all’attività esercitata da una società fallita. Tale società fallita era già condotta dall’istante dal 2015, in forza di un contratto di affitto d’azienda. Il complesso acquisito nel 2021 consta delle seguenti parti:
Il tutto è locato nei confini di una ZES.
A seguito dell’acquisto del complesso industriale, l’istante è proseguito in un’ulteriore serie di acquisti, riguardanti principalmente beni strumentali.
Il quesito mira a entrare nel merito della possibilità dell’utilizzo del credito ZES per l’acquisto dell’immobile pur essendo quest’ultimo sprovvisto dal carattere di novità.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che il credito d’imposta ZES, si applica agli immobili nuovi, così come previsto dal comma 98 dell’art. 1 della L. 208/2015 e ulteriormente chiarito dalla Circolare n 36/2016 in cui si dispone che l’agevolazione non spetta per i beni a qualunque titolo già utilizzati.
L’Agenzia ritiene quindi che il requisito della novità debba caratterizzare anche gli immobili strumentali acquisiti o realizzati per beneficiare del predetto credito d’imposta ZES; pertanto, il caso proposto dall’istante non è agevolabile in quanto il complesso immobiliare non è considerabile come nuovo.
L’Agenzia aggiunge e fissa però ulteriori concetti di interesse.
In caso di ampliamento di beni immobili “non nuovi”, è possibile fruire del beneficio fiscale limitatamente alle spese sostenute per detto ampliamento.
Per contro, in caso di beni immobili nuovi, il beneficio potrà essere richiesto sia per le spese di acquisizione dell’immobile, sia per le spese di ampliamento.
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