Per contenere il costante aumento dei prezzi dell’energia il Governo ha previsto anche per il terzo trimestre dei palliativi per le imprese, che potranno fruire di contributi straordinari sotto forma di crediti di imposta.
Le imprese a forte consumo di energia elettrica, anche dette imprese energivore, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019.
È riconosciuto un credito d’imposta pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022.
Il credito di imposta viene riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In questo ultimo caso l’incremento del costo per kWh di energia va calcolato tenendo conto della variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica; il credito è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
Tutte le altre imprese (diverse dalle energivore), se dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, possono beneficiare di un credito di imposta pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022, giustificato tramite le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo dell’energia, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Alle imprese a forte consumo di gas naturale (anche dette imprese gasivore) è riconosciuto un credito d’imposta pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel terzo trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale potranno accedere un credito di imposta pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nel caso in cui il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Nel caso in cui le imprese diverse da quelle energivore e gasivore si riforniscano nel 2022 dallo stesso fornitore di energia dal quale si rifornivano nel 2019, potranno ricevere direttamente dal fornitore, dietro richiesta esplicita, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell’anno 2022.
Il contenuto della comunicazione dovrà essere disposto e redatto da ARERA.
Tutti i crediti d’imposta per l’energia sono utilizzabili esclusivamente in compensazione F24 entro la data del 31 dicembre 2022 oppure, in alternativa, cedibili per intero ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
I crediti per le imprese energivore (e non) e gasivore (e non):
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