Il modello Redditi 2023 accoglie diversi aggiornamenti e richiede un numero di informazioni sempre maggiori, soprattutto per quanto concerne il quadro RU e il Piano Transizione 4.0.
Nello specifico, con riferimento al credito di imposta per attività di formazione 4.0 (di cui all’art. 1, commi 46-56, L. 205/2017e ss.mm.ii), il numero delle informazioni richieste è sensibilmente aumentato, prevedendo l’indicazione delle differenti tipologie di costi ammissibili da normativa.
Ricordiamo che lo scorso D.L. 50/2022 aveva introdotto delle premialità a favore di quelle aziende che avviavano progetti formativi altamente qualificati (con crediti per le piccole imprese al 70% e per le medie imprese al 50%). In assenza di decreto attuativo però, nel 2022 è stato possibile utilizzare le seguenti aliquote.:
Rimane salva la casistica dei discenti – lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, per i quali l’aliquota del credito è innalzata al 60% indipendentemente dalla dimensione d’impresa.
Nella sezione IV del quadro RU, andranno quindi indicate le seguenti informazioni:
Tali dati di dettaglio sono richiesti, al rigo RU156, anche in relazione alle spese di formazione 4.0 sostenute nel periodo d’imposta 2021, a integrazione di quanto esposto nel modello redditi 2022.
Al rigo RU1 colonna 1 va utilizzato il codice credito “F7”, che identifica il credito d’imposta per le attività di formazione 4.0.
Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.
Analogamente al modello redditi 2022, all’interno del rigo RU5 colonna 3, va esposto l’ammontare complessivo del credito d’imposta maturato nel periodo.
Al rigo RU6 va indicato l’ammontare del credito utilizzato in compensazione nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Nella sezione IV del quadro RU del modello redditi 2023 devono essere compilati i seguenti righi:
Rispetto agli esercizi precedenti, l’attuale modello redditi comporta la compilazione di un numero maggiore di dati relativi a costi ammissibili, soggetti formatori e tecnologie abilitanti. In particolare nella colonna:
Il rigo RU156 deve essere compilato dai soggetti che hanno sostenuto, nel periodo d’imposta 2021, spese per formazione 4.0 agevolate col credito d’imposta: i dati richiesti sono infatti complementari alle informazioni su monte ore formazione e numero lavoratori dipendenti coinvolti, esposte al rigo RU110 colonne 1 e 2 del modello redditi 2022.
Infine, in base agli articoli 17 e 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) a tutela degli interessi finanziari dell’Unione e analogamente agli altri crediti d’imposta del Piano Transizione 4.0, devono inoltre essere compilati i seguenti righi della sezione IV:
L’inserimento del credito d’imposta formazione 4.0 nel modello redditi impone sempre la contestuale compilazione, oltre al quadro RU sezioni I e IV, del quadro RS, prospetto “Aiuti di Stato” al rigo RS401. Il credito di imposta per attività di formazione 4.0 è infatti riconosciuto come Aiuto di Stato, concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Pertanto, le imprese beneficiarie del credito d’imposta formazione 4.0, dovranno compilare il prospetto degli “Aiuti di Stato” al rigo RS401, utilizzando il codice aiuto “54”.
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