Con la circolare 36/E dello scorso 29 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate torna a parlare dei Tax Credit Energia, a ridosso della prima scadenza prevista per l’utilizzo dei crediti relativi al primo e al secondo trimestre e in linea con la pubblicazione dei decreti Aiuti ter e Quater.
Di seguito gli aspetti più rilevanti esaminati dalla Circolare:
Con la circolare 36/E viene specificato che la normativa inerente i crediti di imposta per la materia energia e gas è riconosciuta a tutte le imprese residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che – indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, nonché dal regime contabile adottato -. Pertanto, sono ammesse sia le imprese commerciali le agricole. L’unico vincolo è quindi il sostenimento dei costi e l’incremento dei costi tra 2022 e 2019.
Ulteriormente, l’Agenzia delle Entrate dispone che “in assenza di un’espressa esclusione normativa, possano beneficiare delle misure in commento sia gli enti commerciali sia gli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – indipendentemente dalla loro natura (pubblica o privata) o dalla forma giuridica (consorzio, fondazione, ecc.), ivi comprese, ad esempio, le Opere pie, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB), le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) e le Aziende unità sanitarie locali (AUSL) – e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 4609 , nel presupposto che esercitino anche un’attività commerciale”.
I tax credit energia hanno alcune caratteristiche intrinseche:
In merito al quarto trimestre, prima del Decreto Quater, i mesi considerati erano esclusivamente ottobre e novembre. Dopo l’ultimo decreto è stata estesa l’agevolazione al mese di Dicembre 2022.
Circa le imprese non ancora costituite alla data del 1° luglio 2019, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della componente energia elettrica del terzo trimestre 2019) il costo medio da utilizzare è pari a 62,71 euro/MWh.
L’utilizzo di tali crediti potrà avvenire, entro il 30 giugno 2023 con i seguenti codici tributo:
– “6983”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
– “6984”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
– “6985”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
– “6986”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”.
L’art. 3 comma 1 del Decreto Aiuti Quater prevede per le imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate la possibilità di rateizzare gli “importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023”.
È importante stabilire sin da subito che l’accesso al piano di rateizzazione è alternativo alla fruizione dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia e gas naturale, relativamente al quarto trimestre 2022.
Le aziende che non hanno subito un cambio di fornitore dell’energia tra il 2019 e il 2022, possono richiedere direttamente il calcolo del credito.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato però che la comunicazione fornita dal fornitore rappresenta “un mero calcolo semplificato dell’incremento di costo e dell’ammontare del contributo, finalizzato a semplificare la determinazione del credito d’imposta fruibile in capo al beneficiario. […] Resta ferma, sotto il profilo fiscale, la responsabilità esclusiva del contribuente, “fruitore” del credito d’imposta, sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti previsti dalla norma per l’attribuzione del beneficio fiscale, sia in caso di utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente rispetto a quella spettante”.
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