Nel corso del 2022 sono stati introdotti dei crediti d’imposta, commisurati ad una quota delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.
Trattasi dei seguenti crediti di imposta:
Sotto il profilo fiscale, i crediti richiamati non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile dell’Irap, non rilevano inoltre ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Trattasi inoltre di misure cumulabili con altre agevolazioni a valere sugli stessi costi, purchè non si superi il costo sostenuto.
Dal punto di vista contabile tali crediti di imposta possono essere rilevati tra gli “Altri ricavi e proventi”, come contributi in conto esercizio.
I contributi in conto esercizio sono rilevati nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all’esercizio al quale essi sono riferiti.
Alla luce di quanto sopra indicato, in Partita Doppia si rileveranno le seguenti scritture:
Crediti vs Erario a Contributo in conto esercizio (non imponibile fiscalmente)
Il conseguente componente positivo del conto economico, da classificarsi fra i contributi in conto esercizio alla relativa voce A5, sarà oggetto di variazione in diminuzione nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi (ad esempio, nel quadro RF).
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