Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 18 Luglio 2020, il tanto discusso Ecobonus al 110% è legge a tutti gli effetti. Rispetto al testo contenuto all’interno del Decreto Rilancio del 18 Maggio, diversi sono gli emendamenti approvati dal Parlamento.
Ma esattamente cosa è stato modificato e cosa è rimasto uguale? Approfondiamolo insieme.
Le scadenze non sono state modificate: la detrazione al 110% è valida per le spese sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021. Unicamente per l’edilizia sociale, tale scadenza è prorogata di altri 6 mesi, fino al 30 giugno 2022.
Il testo modificato conferma che la super-aliquota è riservata unicamente ad alcuni interventi:
• 50.000 € per gli edifici unifamiliari o le villette a schiera (novità inserita nel decreto)
• 40.000 € a unità per i condomìni fino a 8 unità abitative
• 30.000 € a unità per i condomìni con più di 8 unità abitative
La detrazione spetta non solo per le superfici orizzontali e verticali, ma anche per quelle inclinate. È quindi stato eliminato ogni dubbio sulla coibentazione di qualsiasi tipo di tetto.
• 20.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari nei condomìni fino a 8 unità
• 15.000 € nei condomìni con più di 8 unità
Pur essendo limitato ai 3 interventi principali, il bonus si estende ad altri interventi ma solo se eseguiti contestualmente ad almeno uno di questi. Tra gli interventi che possono essere assorbiti nel superbonus 110% ci sono:
• l’installazione di impianti solari fotovoltaici (fino a un ammontare delle spese non superiore a 48.000 € e comunque nel limite di spesa di 2.400 € per ogni kW di potenza nominale dell’impianto, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo) con l’obbligo della cessione in favore del Gestore dei Servii energetici dell’energia non auto consumata;
• l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al punto precedente (negli stessi limiti di importo e comunque nel limite di spesa di 1.000 € per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema);
• l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo).
Prima delle modifiche, era richiesto il requisito prima casa anche se solo per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici unifamiliari. L’attuale testo prevede invece che si possa ottenere il superbonus su un totale di due unità immobiliari, oltre che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali.
Rimane il dubbio se le due unità immobiliari si intendono come numero complessivo o come due seconde case da aggiungere all’abitazione principale.
Per gli immobili sottoposti a vincolo dal Codice dei beni culturali e del paesaggio per i quali non è possibile effettuare gli interventi trainanti, il superbonus spetta per qualunque opera che migliora la prestazione energetica di due classi o, se ciò non è possibile, fa conseguire la classe energetica più alta.
A ogni modo vengono escluse le abitazioni rientranti nelle seguenti categorie catastali:
• A1, abitazioni di tipo signorile
• A8, abitazioni in ville
• A9, castelli
Tra i beneficiari dell’agevolazione sono state aggiunte le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le associazioni e società sportive dilettantistiche. Queste si vanno ad aggiungere ai condomini, persone fisiche, istituti autonomi case popolari e cooperative di abitazione, confermati dalla legge.
Per essere detraibili, gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Ciò dovrà essere dimostrato con un Attestato di Prestazione Energetica (APE), ante e post intervento, redatto da un tecnico abilitato e un’asseverazione che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti tecnici richiesti e la congruità delle spese. Una copia dell’asseverazione dovrà essere trasmessa per via telematica all’ENEA.
Per le modalità di trasmissione bisognerà attendere circa 30 giorni in quanto dovranno essere stabilite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.
I tecnici che rilasceranno dichiarazioni non veritiere saranno puniti con sanzioni pecuniarie da 2.000 a 15.000 €, mentre il contribuente perderà l’agevolazione. Per questo, i professionisti dovranno stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile di 500 mila euro, per tutelarli dall’eventuale danno arrecato.
La conversione in Legge del Decreto Rilancio ha confermato lo sconto in fattura e la cessione del credito. Infatti, il contribuente può optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi il quale potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta. In alternativa alla fruizione della detrazione e allo sconto in fattura, i contribuenti possono optare per la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta da cedere ad altri soggetti.
L’opzione può essere esercitata in corrispondenza di ciascuno stato di avanzamento dei lavori che non possono essere più di due per ogni intervento e ciascuno deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento stesso.
Per esercitare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, il contribuente, oltre agli adempimenti per ottenere il superbonus, deve:
– richiedere a commercialisti o periti ed esperti iscritti alle Camere di Commercio, il visto di conformità dei dati che attestano i presupposti che danno diritto alla detrazione;
– comunicare tali dati in via telematica all’Agenzia delle Entrate, che ne definirà le modalità attuative entro 30 giorni.
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