Il nuovo bonus edilizio introdotto con il Dl Rilancio affida importanti responsabilità ad alcune categorie di professionisti riguardo le certificazioni ai fini della cessione del credito o dello sconto in fattura. Scopriamo insieme di cosa si tratta:
L’articolo 119, comma 3, del Dl 34/2020 chiama in campo, innanzitutto, architetti, ingegneri, geometri e periti abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione energetica (Ape). Ai fini dell’accesso al superbonus del 110% per gli interventi energetici è richiesto l’incremento di due classi energetiche derivanti dal complessivo intervento: tale incremento che deve essere certificato appunto mediante il rilascio dell’Ape, non soltanto dopo l’esecuzione dei lavori, ma anche prima, nella forma della dichiarazione asseverata.
In base all’articolo 119, comma 13, lettera a), del Dl 34/2020, per la trasformazione di tale detrazione in credito cedibile a terzi o in sconto in fattura è necessario che un tecnico abilitato debba asseverare il rispetto dei requisiti tecnici minimi, che verranno stabiliti in futuro.
Questi ultimi, in verità, dovevano già essere stati emanati sin dal 2013, ma invece a tutt’oggi risultano omessi: per tale ragione si applicano ancora i requisiti minimi previsti dai decreti ministeriali del 19 febbraio 2007 e del 11 marzo 2008.
Gli stessi tecnici, dovranno inoltre attestare la corrispondente congruità delle spese sostenute relative agli interventi agevolati, dovendo poi trasmettere una copia all’Enea, secondo modalità che dovranno essere definite dal MISE.
Ai fini degli interventi antisismici riguardo la cessione del credito/sconto in fattura, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo devono attestare – in base alla lettera b) del comma 13 – l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico ex Dm 58/2017, nonché la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Per quanto concerne, infine, i professionisti fiscali (commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, periti ed esperti iscritti nei ruoli delle Cciaa e responsabili dei Caf), costoro sono chiamati a rilasciare, ai fini della cessione del credito o dello sconto in fattura, un preventivo visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione del 110% (comma 11).
Attestare la congruità delle spese potrebbe non essere un’operazione così semplice e al riparo da possibili contestazioni. Inoltre, viene da chiedersi se un errore di valutazione nella congruità della spesa possa comportare l’infedeltà dell’attestazione.
Sono previste sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 euro per ciascun documento infedele. Poiché, inoltre, le asseverazioni infedeli fanno decadere dal superbonus, è fatto obbligo ai tecnici di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile (per risarcire i clienti e lo Stato), con massimale adeguato e comunque non inferiore a 500.000 euro.
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