22 Giugno 2019
Srl e organo di controllo: come adeguarsi e novità
Aggiornato in data 18/06/2019
Nomina del sindaco o del revisore: aumentate le soglie
Con l’approvazione del decreto Sblocca Cantieri, avvenuta in data 12 giugno 2019, sono state emanate le nuove regole sugli obblighi di nomina dei revisori nelle Srl.
Esse diventano più flessibili: il termine resta quello del prossimo 15 dicembre 2019 ma diventa meno stringente l’obbligo di nomina.
In quali casi è necessaria la nomina con le nuove regole?
Le nuove indicazioni prevedono l’obbligo di nomina del revisore o dell’organo di controllo quando la società:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
– totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro (prima il tetto era 2 milioni);
– ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità (la precedente regole ne prevedeva 10).
Si sottolinea come l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
La revoca delle nomine già avviate
Le società che avessero già provveduto alle nomine e per le quali non c’è più obbligo possono procedere alla revoca per giusta causa (prevista una specifica procedura, con passaggio in assemblea dei soci).
È invece più complesso l’iter per l’eventuale revoca dei sindaci.
Open è al fianco delle PMI per questa scelta delicata,
grazie alla rete di commercialisti e revisori dei quali è partner.
Chiama:
il dott. Sassone
Tel. +39 347 2563305
Mail: ferruccio.sassone@opentorino.it
la dott.ssa Biglino
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Pubblicato in data 10/04/2019
Gli obblighi di nomina dell’organo di controllo nelle s.r.l., ai sensi del nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza
Nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in ottemperanza a quanto stabilito nella legge n. 155/2017 (legge delega).
Detto Codice estende l’ambito di applicazione dei controlli societari nelle società a responsabilità limitata.
In quali casi è necessaria la nomina?
Modificando l’articolo 2477 del codice civile, la nomina dell’organo di controllo o del revisore diventa obbligatoria nei seguenti casi:
- se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- se la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- al superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno uno dei seguenti limiti:
– 2 milioni di attivo patrimoniale;
– 2 milioni di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
– 10 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
Regole e limiti di adeguamento all’obbligo di nomina dell’organo di controllo
La modifica normativa è entrata in vigore il 16 marzo 2019 (30° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Le s.r.l. e le cooperative già costituite alla data di entrata in vigore della norma, verificata la sussistenza dei requisiti, dovranno provvedere a nominare l’organo di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni entro nove mesi dalla predetta data.
Con riferimento ai nuovi limiti dimensionali, si deve aver riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza del termine del 16/12/2019 (art. 379 co. 3 ultimo periodo D.lgs. 14/2019). Saranno, quindi, chiamate ad applicare la nuova disciplina le s.r.l. costituite nel 2017 o prima che, sia nel bilancio 2017 che in quello relativo al 2018, abbiano superato almeno uno dei limiti sopra elencati.
Nel caso si configuri detto superamento, onde evitare di procedere a specifiche convocazioni, si potrebbe optare per la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale già nel corso dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio 2018.