Il MISE ha pubblicato recentemente la Circolare n. 253833, con la quale dispone le modalità di richiesta di conversione del finanziamento ottenibile con il bando Smart&Start in contributo a fondo perduto.
Smart&Start è uno dei bandi di Invitalia nato per il supporto alla nascita e allo sviluppo delle startup innovative, sostenendo progetti di importo compreso tra 100 mila euro e 1,5 milioni di euro.
Si rivolge quindi sia a startup innovative di piccola dimensione e costituite da non più di 60 mesi, a team di persone fisiche che vogliono costituire una startup e da imprese straniere che vogliono istituire una sede nel territorio italiano.
I progetti finanziati sono caratterizzati da un significativo contenuto innovativo e tecnologico, orientati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, dell’intelligenza artificiale, della blockchain e dell’internet of things, finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca pubblica e privata.
L’agevolazione finora concessa vede l’erogazione di un finanziamento a tasso zero, privo di garanzia, pari all’80% delle spese ammissibili.
Questa percentuale può salire in presenza di alcune caratteristiche di progetto, di compagine societaria o territorialità della società.
Con la Circolare del Mise dello scorso 4 luglio 2022, è possibile convertire il finanziamento ottenuto sui progetti in un contributo a fondo perduto.
Possono effettuare tale conversione le startup innovative che hanno già ricevuto la concessione del bando, purchè nella società vengano realizzati investimenti in capitale di rischio nella forma di investimento in equity, oppure di conversione in equity di uno strumento in forma di quasi-equity da parte di investitori terzi o di soci persone fisiche.
L’investimento nel capitale di rischio deve essere almeno di 80.000 euro, avere una durata minima di tre anni e, nel caso di apporto da parte di investitori terzi, non deve determinare una partecipazione di maggioranza.
Il finanziamento agevolato è convertibile fino a un importo del 50% delle somme apportate dagli investitori terzi e, comunque, non oltre il 50% del totale delle agevolazioni concesse alla startup.
La richiesta di conversione può avvenire solo successivamente all’erogazione di saldo delle agevolazioni.
È ammessa, in ogni caso, la presentazione di un’unica richiesta di conversione per impresa beneficiaria, a fronte di una operazione di investimento, attuata o da investitori terzi o da soci persone fisiche.
In caso di accoglimento della richiesta, il Soggetto Gestore provvede a calcolare la quota di fondo perduto erogabile e rimodula il finanziamento residuo, ridefinendo il piano di ammortamento.
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