Insieme alla spinta green e agli incentivi alla digitalizzazione, un altro tema fulcro delle principali e più interessanti misure doveva essere l’agricoltura. Il settore agricolo infatti, vede, in manovra di bilancio, la conferma di ingenti risorse finanziarie ai già esistenti fondi strutturali e la creazione di ulteriori istituti volti ad essere dei veri e propri catalizzatori di sviluppo per il settore agricolo.
Settore che quindi sembrava stesse avendo la sua rivincita rispetto al manifatturiero, da sempre beneficiario della stragrande maggioranza delle misure siano esse agevolazioni fiscali, piuttosto che contributi a fondo perduto o finanziamenti agevolati.
Negli ultimi giorni sembra invece che la dottrina stia facendo un grosso passo indietro. E ciò, per via del doppio binario civile e fiscale di impresa, che può essere sì agricola, ma il vero punto di svolta è la determinazione del proprio reddito: di impresa o agrario?
Primo smacco è la risposta all’interpello n. 917-753/2020 da parte della Direzione regionale della Puglia dell’Agenzia delle Entrate, circa l’inclusione tra i beneficiari di un imprenditore agricolo, anche se non titolare di reddito di impresa. La norma cita che la platea dei soggetti ammissibili è data dalle imprese, ma l’Agenzia torna nuovamente a disporre che per quanto tale disposto sia di carattere generale, la misura può essere sfruttata dai titolari di reddito di impresa, aggiungendo che se così non fosse, il Legislatore avrebbe esplicitato tale orientamento, al pari di diverse misure – vedi il Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ex L. 160/2019 -.
Seconda puntualizzazione, è quella proveniente dalla Commissione Europea, interpellata dalla Regione Sicilia, circa la cumulabilità del nuovo credito investimenti con i contributi PSR. Le autorità si erano già pronunciate sul tema assumendo la totale cumulabilità tra le due misure, salvo il superamento del costo sostenuto.
La Commissione ha invece stabilito che i PSR, introduce aliquote di sostegno non superabili. Tale per cui le due misure restano cumulabili tra loro, ma non fino al 100% dell’investimento sostenuto, bensì fino alle percentuali massime di aiuto disposte dall’Allegato II al Regolamento UE.
Entrambe le pronunce non convincono del tutto e sembrano arrestare il possibile percorso di crescita e sviluppo che tanto ci si aspettava, a favore di uno dei settori trainanti dell’economia.
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