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Sanità 4.0: Iper-ammortamento e settore sanitario

Applicazione dell’ Iper-ammortamento al settore sanitario: come fare?

Chiarito l’ambito di applicazione dell’ “Iper-ammortamento” con la Circolare 1 marzo 2019, n. 48610, del Ministero dello Sviluppo Economico.

Con la Legge di Bilancio 2019 la misura è stata prorogata, applicandosi in tal modo anche agli investimenti in beni materiali in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato effettuati “entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”.

Inoltre, la Legge di Bilancio 2019 ha modificato l’intensità del beneficio variando le diverse aliquote:

  • 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 50% per gli investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino ai 20 milioni di euro.

Il tetto massimo del volume degli investimenti complessivamente ammissibili al beneficio è pari a 20 milioni di euro.

Beni materiali

Con la Circolare 1 marzo 2019, n. 48610, il Mise ha individuato le seguenti 4 tipologie di beni materiali impiegati nel settore sanitario, raggruppandoli in funzione delle loro caratteristiche tecnologiche e funzionali:

Apparecchiature per la diagnostica per immagini

Trattasi delle apparecchiature c.d. “medical imaging” che, differenziandosi per la sorgente di energia (radiazioni ionizzanti, campi magnetici, ultrasuoni, fenomeni ottici), consentono la creazione di immagini del corpo umano con finalità di diagnosi. Tali apparecchiature sono sistemi complessi formati da una struttura che ospita il sistema di generazione del flusso energetico, un lettino per il paziente e una workstation con software e monitor.

Rientrano in questa tipologia, con elencazione da intendersi non esaustiva:

  • il tomografo computerizzato,
  • il tomografo a risonanza magnetica
  • i sistemi radiografici ad arco
  • gli ecografi
  • le apparecchiature della medicina nucleare (gamma camera, PET, SPECT)
  • le apparecchiature per la Mineralometria Ossea Computerizzata

Apparecchiature per la radioterapia e la radiochirurgia

Trattasi delle apparecchiature sanitarie che utilizzano elevate dosi di radiazioni ionizzanti sull’ area bersaglio per il trattamento terapeutico di massima precisione delle cellule tumorali.

Rientrano in questa tipologia, con elencazione da intendersi non esaustiva:

  • i sistemi integrati per la radioterapia avanzata basati sull’utilizzo degli acceleratori lineari
  • i sistemi di centraggio, posizionamento automatico, immobilizzazione del paziente
  • l’attrezzatura dosimetrica per la misurazione delle caratteristiche dell’acceleratore ai fini della ricalibrazione
  • i sistemi robotizzati di radiochirurgia stereotassica per l’esecuzione di interventi chirurgici non invasivi

Robot

Trattasi di robot e sistemi robotizzati impiegati nel settore sanitario con finalità interventistica, terapeutica e riabilitativa.

Rientrano in questa tipologia, con elencazione da intendersi non esaustiva:

  • i robot chirurgici per interventi mini invasivi ad alta precisione (sistemi complessi integrati formati da una “consolle chirurgica”, il “carrello paziente” e il “carrello visione”)
  • i sistemi per la riabilitazione robotica per pazienti con patologie del sistema nervoso come ad esempio i sistemi costituiti da esoscheletri integrati con software

Sistemi automatizzati da laboratorio

Trattasi di sistemi complessi interfacciati con sistemi informatici di laboratorio per il trattamento, in modalità automatizzata e digitale, di campioni biologici per indagini microbiologiche.

Secondo quanto esposto nella Circolare, tutti i beni materiali riconducibili alle quattro tipologie suddette possono essere classificabili nel primo gruppo di beni, al punto 3 dell’Allegato A alla Legge di Bilancio 2017, i cosiddetti “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”: macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime. I beni materiali rientranti nel concetto di “sanità 4.0” devono quindi soddisfare i 5+2 requisiti tecnici e il requisito di interconnessione.

Beni immateriali

Per quanto concerne le componenti immateriali i beni in questione risultano nativamente dotati di software indispensabili allo svolgimento delle funzioni a cui gli stessi sono preposti.
Come precisato dalla circolare AdE 4/E/2017 tale componente immateriale integrato in un bene dell’Allegato A ed acquistato unitamente allo stesso può essere anch’esso iper ammortizzato.

Per quanto concerne i software “stand alone, ovvero i software di sistema, il Mise ha esaminato nella circolare la particolare fattispecie dei software per la gestione della c.d. “cartella clinica elettronica”, da classificarsi nel punto 1 dell’Allegato B alla Legge di Bilancio 2017 “Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»”: software, sistemi, piattaforme e applicazioni per…omissis… l’archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics).

Il software “stand aloneè agevolabile con una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione, ferma l’esclusione dall’ iperammortamento degli investimenti nelle componenti materiali necessarie alla messa in funzione del software quali ad esempio server, cablaggi strutturati, apparati attivi e passivi, armadi di rete.

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