L’Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della Circolare 2/2023, ha fornito le istruzioni per accedere alla rottamazione di omessi versamenti, violazioni tributarie, liti pendenti e accertamenti.
Vediamo come aderire alle specifiche formule di regolarizzazione con importi e tempistiche.
Possono essere regolarizzate le violazioni formali in materia di IVA, IRAP, imposte sui redditi e addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e la rimozione delle irregolarità, che deve avvenire entro il termine della seconda rata.
Si deve pagare una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, in due rate di pari importo:
Sono altresì prorogati di due anni i termini di decadenza per la notifica dell’atto di contestazione o di irrogazione della sanzione per violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022 e oggetto di un processo verbale di constatazione, anche per chi non si sia avvalso della definizione agevolata.
Sono invece esclusi dalla sanatoria:
È possibile regolarizzare le violazioni per dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai precedenti. Sono ravvedibili le violazioni sostanziali dichiarative e quelle prodromiche alla presentazione della dichiarazione.
Sarà necessario provvedere al pagamento di un diciottesimo del minimo edittale per le sanzioni oltre all’imposta e agli interessi dovuti, in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023, oppure della prima rata entro lo stesso termine contestualmente alla rimozione delle irregolarità.
Restano escluse:
Il ravvedimento speciale non richiede alcun provvedimento attuativo per essere fruito e non incide su quelli già effettuati a 1° gennaio 2023 (per i quali non spetta il rimborso).
La definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, si applica a due macro-categorie di accertamento, con specifica procedura.
La definizione agevolata consiste nell’applicazione delle sanzioni pari a un diciottesimo del minimo di legge. Nelle more del provvedimento attuativo, la misura è comunque direttamente applicabile in fase di versamento degli importi dovuti.
La definizione agevolata delle controversie tributarie con l’Agenzia delle Entrate o quella delle Dogane, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso Cassazione e rinvio, richiede il pagamento di un importo correlato al valore della controversia, in base allo stato e grado di giudizio.
Riguarda atti di natura impositiva, avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni e atti riscossivi. Sono escluse le controversie per il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero dove è prevista assistenza reciproca alla riscossione.
In questo caso la sanatoria si perfeziona con la domanda di definizione e il pagamento entro il 30 giugno 2023 in un’unica soluzione, ad eccezione di quelli oltre i mille euro che possono essere rateizzati fino a 20 rate trimestrali di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno.
Lo strumento è alternativo alla rottamazione delle controversie tributarie e riguarda liti pendenti al 1° gennaio in primo e secondo grado in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, in relazione ad atti impositivi. Si tratta di una conciliazione fuori udienza, con ulteriore sconto sulle sanzioni (ridotte a un diciottesimo, più interessi ed eventuali accessori) e rateazione in cinque anni.
Si perfeziona con l’accordo, nel quale vengono indicati somme dovute, termini e modalità di pagamento
Chi rinuncia entro il 30 giugno 2023 al ricorso per Cassazione, principale o incidentale, a seguito di definizione in via transattiva di tutte le pretese, può applicare sanzioni in misura. La rinuncia si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo e il versamento delle somme dovute entro 20 giorni (sanzioni a un diciottesimo). È esclusa la compensazione e la restituzione di somme già versate.
La regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale permette di sanare l’omesso o insufficiente versamento per:
mediante versamento integrale della sola imposta.
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