L’Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della Circolare 2/2023, ha fornito le istruzioni per accedere alla rottamazione di omessi versamenti, violazioni tributarie, liti pendenti e accertamenti.
Vediamo come aderire alle specifiche formule di regolarizzazione con importi e tempistiche.
Possono essere regolarizzate le violazioni formali in materia di IVA, IRAP, imposte sui redditi e addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e la rimozione delle irregolarità, che deve avvenire entro il termine della seconda rata.
Si deve pagare una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, in due rate di pari importo:
Sono altresì prorogati di due anni i termini di decadenza per la notifica dell’atto di contestazione o di irrogazione della sanzione per violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022 e oggetto di un processo verbale di constatazione, anche per chi non si sia avvalso della definizione agevolata.
Sono invece esclusi dalla sanatoria:
È possibile regolarizzare le violazioni per dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai precedenti. Sono ravvedibili le violazioni sostanziali dichiarative e quelle prodromiche alla presentazione della dichiarazione.
Sarà necessario provvedere al pagamento di un diciottesimo del minimo edittale per le sanzioni oltre all’imposta e agli interessi dovuti, in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023, oppure della prima rata entro lo stesso termine contestualmente alla rimozione delle irregolarità.
Restano escluse:
Il ravvedimento speciale non richiede alcun provvedimento attuativo per essere fruito e non incide su quelli già effettuati a 1° gennaio 2023 (per i quali non spetta il rimborso).
La definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, si applica a due macro-categorie di accertamento, con specifica procedura.
La definizione agevolata consiste nell’applicazione delle sanzioni pari a un diciottesimo del minimo di legge. Nelle more del provvedimento attuativo, la misura è comunque direttamente applicabile in fase di versamento degli importi dovuti.
La definizione agevolata delle controversie tributarie con l’Agenzia delle Entrate o quella delle Dogane, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso Cassazione e rinvio, richiede il pagamento di un importo correlato al valore della controversia, in base allo stato e grado di giudizio.
Riguarda atti di natura impositiva, avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni e atti riscossivi. Sono escluse le controversie per il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero dove è prevista assistenza reciproca alla riscossione.
In questo caso la sanatoria si perfeziona con la domanda di definizione e il pagamento entro il 30 giugno 2023 in un’unica soluzione, ad eccezione di quelli oltre i mille euro che possono essere rateizzati fino a 20 rate trimestrali di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno.
Lo strumento è alternativo alla rottamazione delle controversie tributarie e riguarda liti pendenti al 1° gennaio in primo e secondo grado in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, in relazione ad atti impositivi. Si tratta di una conciliazione fuori udienza, con ulteriore sconto sulle sanzioni (ridotte a un diciottesimo, più interessi ed eventuali accessori) e rateazione in cinque anni.
Si perfeziona con l’accordo, nel quale vengono indicati somme dovute, termini e modalità di pagamento
Chi rinuncia entro il 30 giugno 2023 al ricorso per Cassazione, principale o incidentale, a seguito di definizione in via transattiva di tutte le pretese, può applicare sanzioni in misura. La rinuncia si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo e il versamento delle somme dovute entro 20 giorni (sanzioni a un diciottesimo). È esclusa la compensazione e la restituzione di somme già versate.
La regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale permette di sanare l’omesso o insufficiente versamento per:
mediante versamento integrale della sola imposta.
Aggiornamento del 17.12.2024 EFRAG ha divulgato ufficialmente lo standard volontario di rendicontazione della sostenibilità per le PMI non quotate -…
Il 5 dicembre 2024, con Decreto direttoriale n. 439/2024, è stato approvato l’Avviso Fondo Nuove Competenze (denominato in questa terza…
Il 23 ottobre 2024 è stato presentato il Disegno di Legge riguardante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno…
Nella giornata di oggi, il ministro del Made in Italy (MIMIT) ha firmato il decreto “Sostegno per l’autoproduzione di energia…
Ministero dell’Economia e delle Finanze, CDP (Cassa Depositi e Prestiti) e Borsa Italiana attiveranno nel 2025 il Fondo Nazionale Strategico…
730 milioni di euro: questa è la dotazione finanziaria del Fondo Nuove Competenze (FNC) edizione 2024, che dovrebbe avere luogo…