1 Febbraio 2023
Sanatoria violazioni, accertamenti e liti: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della Circolare 2/2023, ha fornito le istruzioni per accedere alla rottamazione di omessi versamenti, violazioni tributarie, liti pendenti e accertamenti.
Vediamo come aderire alle specifiche formule di regolarizzazione con importi e tempistiche.
Sanatoria irregolarità formali
Possono essere regolarizzate le violazioni formali in materia di IVA, IRAP, imposte sui redditi e addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e la rimozione delle irregolarità, che deve avvenire entro il termine della seconda rata.
Si deve pagare una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, in due rate di pari importo:
- entro il 31 marzo 2023
- entro il 31 marzo 2024.
Sono altresì prorogati di due anni i termini di decadenza per la notifica dell’atto di contestazione o di irrogazione della sanzione per violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022 e oggetto di un processo verbale di constatazione, anche per chi non si sia avvalso della definizione agevolata.
Sono invece esclusi dalla sanatoria:
- atti di contestazione o irrogazione di sanzioni emessi per voluntary disclosure;
- emersione di attività finanziarie e patrimoniali all’estero;
- violazioni già contestate in atti definitivi al 1° gennaio 2023;
- comunicazione all’ENEA dei dati per i bonus edilizi
- violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW, IVIE e l’IVAFE…), anche bancario.
Ravvedimento violazioni tributarie
È possibile regolarizzare le violazioni per dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai precedenti. Sono ravvedibili le violazioni sostanziali dichiarative e quelle prodromiche alla presentazione della dichiarazione.
Sarà necessario provvedere al pagamento di un diciottesimo del minimo edittale per le sanzioni oltre all’imposta e agli interessi dovuti, in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023, oppure della prima rata entro lo stesso termine contestualmente alla rimozione delle irregolarità.
Restano escluse:
- le violazioni ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972;
- le violazioni formali;
- le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero;
- tutte le violazioni già contestate al 31 marzo 2023 con atto di liquidazione, accertamento o di recupero.
Il ravvedimento speciale non richiede alcun provvedimento attuativo per essere fruito e non incide su quelli già effettuati a 1° gennaio 2023 (per i quali non spetta il rimborso).
Sanatoria accertamenti
La definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, si applica a due macro-categorie di accertamento, con specifica procedura.
La definizione agevolata consiste nell’applicazione delle sanzioni pari a un diciottesimo del minimo di legge. Nelle more del provvedimento attuativo, la misura è comunque direttamente applicabile in fase di versamento degli importi dovuti.
- Accertamenti con adesione per processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, avvisi di accertamento e rettifica o liquidazione ancora impugnabili al 1° gennaio e notificati entro marzo, inviti al contraddittorio ex articolo 5-ter Dlgs 218/1997 notificati entro marzo: pagamento dell’intero importo o prima rata entro 20 giorni dall’accordo.
- Avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione e atti di recupero al 1° gennaio non impugnati e ancora impugnabili, o notificati fino al 31 marzo (anche quelli per mancato perfezionamento di precedente adesione, con acquiescenza comma 180 preclusa per accertamento notificato entro marzo, cui ha fatto seguito adesione non perfezionata): pagamento dell’intero importo o della prima rata entro la scadenza per il ricorso.
Sanatoria controversie tributarie
La definizione agevolata delle controversie tributarie con l’Agenzia delle Entrate o quella delle Dogane, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso Cassazione e rinvio, richiede il pagamento di un importo correlato al valore della controversia, in base allo stato e grado di giudizio.
Riguarda atti di natura impositiva, avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni e atti riscossivi. Sono escluse le controversie per il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero dove è prevista assistenza reciproca alla riscossione.
In questo caso la sanatoria si perfeziona con la domanda di definizione e il pagamento entro il 30 giugno 2023 in un’unica soluzione, ad eccezione di quelli oltre i mille euro che possono essere rateizzati fino a 20 rate trimestrali di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno.
Conciliazione controversie tributarie
Lo strumento è alternativo alla rottamazione delle controversie tributarie e riguarda liti pendenti al 1° gennaio in primo e secondo grado in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, in relazione ad atti impositivi. Si tratta di una conciliazione fuori udienza, con ulteriore sconto sulle sanzioni (ridotte a un diciottesimo, più interessi ed eventuali accessori) e rateazione in cinque anni.
Si perfeziona con l’accordo, nel quale vengono indicati somme dovute, termini e modalità di pagamento
Rinuncia giudizi pendenti in Cassazione
Chi rinuncia entro il 30 giugno 2023 al ricorso per Cassazione, principale o incidentale, a seguito di definizione in via transattiva di tutte le pretese, può applicare sanzioni in misura. La rinuncia si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo e il versamento delle somme dovute entro 20 giorni (sanzioni a un diciottesimo). È esclusa la compensazione e la restituzione di somme già versate.
Sanatoria omessi pagamenti
La regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale permette di sanare l’omesso o insufficiente versamento per:
- rate successive alla prima per somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza di avvisi di accertamento e di rettifica e liquidazione, anche a seguito di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento o l’atto di intimazione;
- importi, anche rateali, relativi a conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del Dlgs 546/1992, scaduti al 1° gennaio 2023 e per i quali non sono stati ancora notificati cartella o atto di intimazione;
mediante versamento integrale della sola imposta.