Dopo le novazioni normative, il contribuente ha più flessibilità nell’eventuale adesione alla sanatoria.
E’ infatti possibile l’adesione anche nel caso in cui l’utilizzo sia stato contestato con un atto istruttorio o impositivo notificato al contribuente dopo il 22 ottobre 2021 (entrata in vigore del Dl 146/21). Sul tema infatti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito a Telefisco 2023 che la consegna di un processo verbale di constatazione (Pvc) dopo tale data non determina in capo al soggetto che intende aderire alla procedura di riversamento alcun obbligo in relazione agli importi da corrispondere.
Inoltre, il termine per la presentazione della domanda di riversamento è stato prorogato al 30 novembre 2023, mentre il versamento della prima o unica rata è stabilito al 16 dicembre prossimo.
Partendo dagli atti impositivi,
Relativamente ai Pvc, c’erano alcuni dubbi per quelli consegnati dopo il 22 ottobre 2021, a causa dell’imprecisione delle istruzioni del modello di riversamento.
Durante l’ultima edizione di Telefisco l’Agenzia delle Entrate ha posto fine all’incertezza, stabilendo che la notifica successiva alla data di entrata in vigore del Dl 146/21 non inibisce la possibilità di effettuare una sanatoria anche solo parziale dei rilievi indicati nei verbali medesimi (fruendo eventualmente della rateizzazione), sulla base di autonome valutazioni del contribuente che saranno poi oggetto di controllo da parte degli uffici competenti.
Pertanto, in presenza di un Pvc, occorre verificare la data di consegna in quanto se è avvenuta:
Per chi avesse già presentato il modello di riversamento e cautelativamente, nel dubbio, avesse deciso di riversare l’intero importo (pur avendo ricevuto un Pvc o un atto successivo al 22 ottobre) e ora volesse modificare le scelte fatte a seguito del chiarimento, si ritiene che sia possibile presentare una dichiarazione sostitutiva che – come specificato dalle istruzioni al modello aggiornate – può essere trasmessa entro il 30 novembre 2023. E’ sempre una scelta che va ponderata attentamente poiché in ogni caso si dà un elemento in più per sollevare possibili contestazioni.
Nessun vincolo (né di importo né di rate) grava su chi ha ricevuto (primo o dopo il 22 ottobre 2021 non importa) lettere di compliance, questionari e così via. Tutti questi documenti infatti non possono essere qualificati come atti di constatazione, impositivi o di recupero.
In questa ipotesi, peraltro, è applicabile la certificazione, di cui al momento però non sono ancora stati resi noti i dettagli operativi.
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