6 Maggio 2021
Rivalutazione dei beni di impresa: pubblicati i codici tributo
L’Agenzia rende note le modalità di versamento delle imposte sostitutive
Con la risoluzione 29/E del 30 aprile scorso, l’Agenzia delle Entrate rende noti i codici tributo utilizzabili per il versamento delle imposte sostitutive sul saldo attivo della rivalutazione e sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati, tramite F24.
Secondo il Decreto Agosto (D.L. 104/2020) il maggior valore attribuito a seguito di rivalutazione è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui viene eseguita la rivalutazione, dando luogo al versamento di un’imposta sostitutiva del 3%.
E’ possibile poi affrancare il saldo attivo pagando un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%.
Il versamento delle imposte deve avvenire in un massimo di tre rate di pari importo. Importante è il versamento della prima rata, che deve avvenire entro il termine di versamento per il saldo delle imposte sui redditi.
D’altra parte, il pagamento tramite F24 consente la possibilità di compensare gli importi dovuti con altre quote a credito (ad esempio con dei crediti di imposta).
I codici tributo
I codici tributo sono tre:
- “1857” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE – art. 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”;
- “1858” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE ATTRIBUITO AI BENI RIVALUTATI – art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”;
- Il neonato codice da utilizzare è “1859” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE – settori alberghiero e termale – art. 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23”.
L’ultimo codice è istituito esclusivamente al settore alberghiero, che prevede delle modalità di versamento dedicate.
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