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Rivalutare i beni di impresa secondo la nuova legge di bilancio

La nuova legge di bilancio ha riaperto i termini per effettuare le rivalutazioni dei beni d’impresa, apportando delle modifiche alla precedente legge di bilancio del 2019.

I beneficiari

Possono effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa i seguenti soggetti:

  • società per azioni
  • società in accomandita per azioni
  • società a responsabilità limitata
  • società cooperative
  • società di mutua assicurazione
  • società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
  • società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003

residenti nel territorio dello Stato che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio.

Possono inoltre provvedervi:

  • società in nome collettivo
  • società in accomandita semplice
  • imprese individuali
  • enti non commerciali

fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

Sono ammesse anche le società e gli enti non residenti, compresi i trust con oggetto esclusivo l’attività commerciale, e le persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

Profilo oggettivo

La rivalutazione può riguardare esclusivamente beni d’impresa materiali e immateriali che non formano oggetto dell’attività e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.

Si tratta quindi di:

  • immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili;
  • immobilizzazioni immateriali costituite da diritti giuridicamente tutelati;
  • partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie

purché figuranti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2018; vengano rivalutate nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (o 31 dicembre 2019, per i soggetti solari).

Aliquote

I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione sono soggetti ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali, calcolata sui maggiori valori, pari al:

  • 12% con riferimento ai beni mobili ed immobili ammortizzabili;
  • 10% con riferimento a quelli non ammortizzabili.

Per quanto riguarda l’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione è stata confermata nella misura del 10%.

Tempistiche e versamenti

La legge di Bilancio 2020 ha introdotto la possibilità di rateizzare i versamenti delle imposte sostitutive, a seconda del loro importo complessivo:

  1. Per importi dovuti fino a 3.000.000 di euro è possibile effettuare il versamento fino ad un massimo di tre rate di pari importo con le seguenti scadenze:
  • la prima rata deve essere pagata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in cui è avvenuta la rivalutazione;
  • le altre rate devono essere versate entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativi ai periodi d’imposta successivi.
  1. Per importi dovuti superiori a 3.000.000 di euro le imposte sono rateizzabili nella misura massima di sei rate di pari importo scadenti:
  • la prima, entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in cui è avvenuta la rivalutazione;
  • la seconda, entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo;
  • le altre, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi ed entro il termine previsto per la seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi per i periodi d’imposta successivi.

I versamenti possono essere eseguiti mediante compensazione.

Decorrenza degli effetti fiscali

In linea generale, la rivalutazione ha effetto dal terzo esercizio successivo a quello di effettuazione (dal 2022 per i soggetti solari).

Per i beni immobili, i maggiori valori si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021.

Circa la determinazione delle plus/minusvalenze a seguito di cessioni a titolo oneroso, assegnazioni ai soci e destinazioni a finalità estranee all’esercizio d’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore, il maggior valore è riconosciuto a decorrere dal quarto esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita, e quindi a decorrere dall’esercizio 2023 per i soggetti solari.

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