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RISPOSTA N° 52 DELL’ AGENZIA DELLE ENTRATE.

Non è possibile utilizzare il regime agevolato “patent box” nei casi di software in concessione tramite web cloud poichè non rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo.

L’agenzia delle entrate si è espressa in merito.

OGGETTO: Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n 190 “Patent Box ”- licenza software su piattaforma web cloud.

IL CASO:

La società Alfa vende e produce configuratori di prodotti grafici regolarmente tutelati da copyright. La società ha iniziato a sperimentare l’utilizzo del proprio prodotto e dei relativi archivi sul web.

I ricavi di questa attività sono:

  • Concessione in uso dei software mediante licenza iniziale
  • Personalizzazione del software su richiesta dei clienti
  • Ricavi aggiuntivi legati ad assistenza e manutenzione

La società in questione, decide di optare per l’agevolazione “Patent Box” con riguardo ai redditi derivanti dai ricavi di cui sopra.

L’interpellante precisa che i software possiedono i requisiti di originalità e creatività e che quindi possono essere identificati come opere dell’ingegno e inoltre, specifica di aver svolto internamente attività di R&S.

L’istante chiede se siano agevolabili gli utili derivanti dai primi due punti, dalle concessioni in uso dei software  e dalle personalizzazioni in particolare nel caso in cui, i predetti software siano utilizzati attraverso l’uso di una piattaforma web cloud.

LA SOLUZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’agenzia delle entrate ha elaborato il suo parere in merito alla questione sulla base dell’art 8, comma 1 del decreto Patent Box ovvero: “Rientrano nella attività di ricerca e finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all’accrescimento del valore dei beni di cui all art. 6, le seguenti attività: (i) la ricerca fondamentale, (ii)la ricerca applicata, (iii) il design, (iv)l’ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright ”.

La società interpellante, chiede se siano agevolabili gli utili derivanti dalla concessione in uso del software il cui utilizzo avviene tramite una piattaforma di web cloud.

Risoluzione 9 marzo 2017, n 28/E in osservanza del principio OCSE : “rientrano nelle attività di ricerca finalizzate allo sviluppo, al mantenimento nonchè all’accrescimento del valore dei beni di cui all’art. 6 (…)l’ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright”.

Queste attività rientrano nell ’agevolazione solo se rappresentano un esercizio di “prerogativa autoriale”.

Lo sviluppo, il mantenimento e l’accrescimento del software individuano attività con “prerogativa autoriale” quando:

  • Possono essere svolte solo dal proprietario di diritto
  • Accrescono il valore economico del software
  • Sono finalizzati alla realizzazione di una funzione nuova
  • Siano frutto di un intervento unico nel suo genere.

Queste caratteristiche, non sono presenti nel servizio di collegamento al web cloud, dunque non configura un’attività di ricerca e sviluppo e deve essere considerato escluso dal regime Patent Box.

In conclusione, secondo l’agenzia delle entrate, il canone di utilizzo del servizio cloud:

  • Non rientra nei ricavi agevolabili
  • Non rappresenta un’attività di ricerca e sviluppo .

 

 

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