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26 Luglio 2018

RIMBORSO ACCISA SUL GASOLIO IMPIEGATO IN AUTOTRAZIONE

  • Chi: Autotrasportatori che effettuano attività di trasporto merci, sia per conto proprio che per conto terzi, con mezzi (detenuti a titolo di proprietà, leasing ecc) di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
  • Per quali mezzi: TIR, betoniere, camion frigo, mezzi d’opera adibiti al trasporto merci di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate;
  • Valore del rimborso:  Per ciascun litro di gasolio impiegato in autotrasporto il rimborso è pari a 0,214 Euro;
  • Investimento necessario: La normativa prevede che non sia necessario installare alcun apparato aggiuntivo sul mezzo;
  • Iter per l’ottenimento del rimborso: Presentazione trimestrale di istanze di rimborso attraverso il sistema telematico doganale EDI dell’Agenzia delle Dogane. Nessuna verifica preventiva presso la sede del cliente da parte dell’Agenzia delle Dogane;
  • Retroattività istanze: 2 anni. Risulta possibile presentare entro il 30/09/2018 le istanze di rimborso relative ai periodi 01/07/2016 – 30/09/2018.
 

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