21 Febbraio 2020
Ricerca commissionata e R&S
Il bonus R&S esclude la ricerca su commissione
Tra i beneficiari del nuovo bonus ricerca e sviluppo sono esclusi i soggetti che svolgono ricerca su commissione.
La nuova legge, nell’individuare i soggetti beneficiari, si riferisce alle sole imprese che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili, senza alcuna estensione ai soggetti commissionari.
Gap normativo o mancanza motivata?
Il nuovo bonus R&S in realtà non fa altro che riportare quanto già esplicato chiaramente in passato dalla Circolare 5/E/2016 a commento della precedente normativa.
Secondo la suddetta circolare, per soggetti investitori, quali unici beneficiari dell’agevolazione, occorre far riferimento a quei soggetti che svolgono direttamente attività di ricerca e sviluppo o che in alternativa la commissionano a terzi, tramite apposita contrattazione.
La nuova norma ha inoltre specificato che l’agevolazione è confinata alle attività di ricerca svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato, escludendo di fatto una grande fetta di ricerca commissionata.
Cumulabilità con Smart&Start
Durante il question time dello scorso 13 febbraio, il MISE ha dichiarato la possibile cumulabilità tra il nuovo bonus R&S e le agevolazioni Smart & Start.
Ricordiamo che l’incentivo è finalizzato alla promozione e alla diffusione dell’imprenditorialità nel territorio italiano, sostenendo le politiche di trasferimento tecnologico e di valorizzazione economica dei risultati della ricerca pubblica e privata.
La misura è riservata alle startup innovative di piccola dimensione e costituite da non più di sessanta mesi dalla presentazione della domanda.
Il MEF a riguardo ha precisato che lo strumento in oggetto, non avendo natura fiscale, può essere cumulabile con il credito di imposta, purchè tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.