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Responsabilità delle persone giuridiche e reati tributari

L’art. 39 comma 2 del Decreto Legge 26.10.2019, n. 124 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (convertito, con modificazioni, dalla Legge 19.12.19 n. 157) ha introdotto all’interno del D.lgs. 231 del 2001 il nuovo art. 25-quinquiesdecies che estende la responsabilità delle persone giuridiche ad alcuni dei reati tributari previsti dal D. Lgs. 74 del 2000.

Le novità introdotte nel decreto

Nella Relazione illustrativa a tale decreto si legge che “con l’introduzione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i più gravi reati tributari commessi nel loro interesse o a vantaggio delle medesime, si inizia a colmare un vuoto di tutela degli interessi erariali che, pur giustificato da ampi settori della dottrina con la necessità di evitare duplicazioni sanzionatorie, non può più ritenersi giustificabile sia alla luce della più recente normativa eurounitaria, sia in ragione delle distorsioni e delle incertezze che tale lacuna aveva contribuito a generare nella pratica giurisprudenziale”.

Il Decreto Legge n. 124 del 2019, infatti, recepisce la direttiva UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 2017/1371 del 5 luglio 2017 (cosiddetta “Direttiva PIF”) relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale.

Come possono tutelarsi le imprese?

Alla luce di quanto precede, società ed enti sono tenuti a identificare e valutare i rischi fiscali connessi alla propria attività e a predisporre adeguati protocolli e procedure volti a ridurre il rischio di commissione dei seguenti delitti:

  • dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, del D. Lgs. 74/2000);
  • dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D. Lgs. 74/2000);
  • emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. 74/2000);
  • occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000);
  • sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000).

Le sanzioni

La nuova disposizione, in vigore dal 25 dicembre 2019, oltre alla irrogazione delle pene pecuniarie fino ad un massimo di cinquecento quote per le fattispecie più gravi, prevede la circostanza aggravante del profitto di rilevante entità (art. 25-quinquiesdecies, comma 2) e l’applicazione delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, con eventuale revoca di quelli già concessi, e del divieto di pubblicizzare beni e servizi (art. 25-quinquiesdecies, comma 3).

Giova infine segnalare che, sempre in un’ottica di potenziamento dell’apparato sanzionatorio e repressivo di gravi condotte fraudolente nel settore finanziario, il Consiglio dei Ministri il 23 gennaio scorso ha approvato in esame preliminare altro decreto legislativo in attuazione della direttiva UE 2017/1371, in cui, ai fini del D.lgs. 231/2001 che qui interessa,

  • si prevede di punire anche le ipotesi di delitto tentato per i reati fiscali che presentano l’elemento della transnazionalità, se l’imposta IVA evasa non sia inferiore a dieci milioni di euro;
  • si amplia il catalogo dei reati tributari includendovi ora i delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione;
  • si estende la responsabilità delle persone giuridiche anche ai delitti di frode nelle pubbliche forniture, al reato di frode in agricoltura e al reato di contrabbando, modulando la sanzione a seconda che il reato ecceda o meno la soglia di centomila euro;
  • si amplia il panorama dei delitti contro la pubblica amministrazione includendovi il delitto di peculato e quello di abuso d’ufficio.

Ai fini del tempestivo adeguamento dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, si consiglia di tenere monitorato l’iter di approvazione del decreto.

–  Redazione dell’articolo a cura dell’ Avv. Giovanna Bruno

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