Con la Risoluzione n. 27 dello scorso 19 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate, ha reso nota la possibilità di fruire dell’istituto della remissione in bonis per il tax credit energia.
Possibilità concessa affianco alla riapertura dei termini per l’invio della comunicazione dei crediti relativi al terzo e quarto trimestre 2022.
Si ricorda infatti che «Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta richiamati ai commi 3 e 4 [ossia i crediti d’imposta maturati dalle imprese c.d. ”energivore”, ”gasivore” e ”non energivore”, ”non gasivore”, ai sensi delle varie disposizioni intervenute, con riferimento al terzo trimestre 2022, nonché ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del medesimo anno], a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.
Per quanto il mancato invio della comunicazione non inficia l’esistenza o la spettanza dei crediti, ne inibisce però l’utilizzo in compensazione, nel caso in cui non sia avvenuto entro la data di presentazione della stessa.
Circa la remissione in bonis l’Agenzia ha ricordato che la «fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente: a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 [euro 250,00, ndr.], secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.».
Pertanto, l’Agenzia trasla per analogia l’istituto sui tax credit energia, prevedendo la possibilità per i contribuenti interessati ad effettuare entro la data ultima del 30 settembre 2023 la comunicazione dei crediti non fruiti purchè non abbiano già subito controlli da parte delle Autorità, siano disposti a versare una sanzione di 250 euro.
In ultimo l’Agenzia ha reso nota la prossima apertura di un nuovo sportello e di nuove modalità di invio.
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