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Quotazione PMI: credito di imposta

Pubblicazione del decreto relativo al Credito di imposta

Il 29 Dicembre 2017 è stato pubblicato su Il Sole 24 Ore un articolo molto interessante riguardante un’agevolazione per le Pmi che intendono quotarsi che cita:

“La legge di Bilancio (articolo 1, commi 89-92) prevede la concessione di un credito d’imposta del 50% dei costi di consulenza legati alla quotazione in Borsa di Pmi con un tetto complessivo di agevolazioni che possono essere concesse di 80 milioni di euro nell’arco di un triennio.

L’agevolazione sarà destinata alle piccole e medie imprese nella misura massima individuale di 500 mila euro per costi di consulenza sostenuti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 e sarà riconosciuta soltanto in caso di quotazione (IPO) su un mercato regolamentato o in sistemi di negoziazione di uno Stato membro Ue o dello Spazio economico europeo dal 2019 nel limite complessivo di 20 milioni di euro per tale anno e di 30 milioni di euro per il 2020 e il 2021.

Il credito non concorre alla formazione della base imponibile Ires e Irap e non rileva ai fini di quanto disposto dal Tuir in materia di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi.

I costi di consulenza ammissibili sono quelli sostenuti per il processo di quotazione, che comprendono le consulenze specialistiche necessarie per valutare la fattibilità di una quotazione e per sostenere la società nel corso dell’intero processo. Non possono essere ricompresi nelle spese ammissibili, i costi di collocamento relativi all’aumento di capitale.

Per quanto riguarda le modalità e i criteri di attuazione bisognerà attendere l’emanazione di un decreto da parte del Mise e del Ministero dell’Economia entro il 30 aprile 2018.”

 

Decreto attuativo

Il 22 Giugno 2018 viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo relativo al Credito d’imposta per la quotazione delle Piccole e Medie Imprese.

Lo scopo della misura agevolativa è quello di sostenere le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Il credito è concesso in misura pari al 50% delle spese di consulenza sostenute fino ad un massimo di 500.000 euro.

 

Sono ammissibili al credito d’imposta i costi relativi alle seguenti attività di consulenza:

  1. a) attività sostenute in vista dell’inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri,  l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione, l’assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
  2. b) attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
  3. c) attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
  4. d) attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
  5. e) attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche così come definite nell’articolo 3, comma 1, numeri 34 e 35 del regolamento (UE) n. 596/2014;
  6. f) attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa;
  7. g) attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della Società, a divulgare l’investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

 

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, i soggetti dovranno presentare un’apposita istanza, in via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata (dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it), nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo.

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