14 Dicembre 2022
Credito di imposta per la quotazione in Borsa: esteso al 2023?
Nella nuova Legge di Bilancio, tra le altre misure, sembrerebbe esserci la proroga del credito di imposta per le spese di consulenza finalizzate alla quotazione delle PMI.
La misura prevede la copertura del 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre e la somma del credito può arrivare a 500.000 euro.
Cosa cambia rispetto al passato
Inserito per la prima volta nella Manovra 2018 e prorogato di anno in anno, il tax credit per la quotazione delle PMI, ha subito modifiche relative all’agevolazione:
- Nel 2018 si riconosceva un tax credit al 50% con un importo massimo di 500.000 euro;
- Nel 2022 la percentuale del tax credit rimaneva del 50% con un massimale di 200.000 euro;
Per il 2023 invece è previsto un credito di imposta dell’intensità del 50% e un tetto agevolativo fissato a 500.000 euro. Si torna quindi alla proposta normativa originaria.
Spese ammissibili al Bonus IPO
Il tax credit per la quotazione delle PMI permette di agevolare tutte quelle spese sostenute propedeutiche alla quotazione: dalla predisposizione dell’ammissione alla quotazione e il collocamento fino all’elaborazione di piani di comunicazione. In particolare, troviamo:
- Costi di quotazione: spese per il controllo di gestione, piano industriale, ingresso nel mercato, verifiche di idoneità;
- Spese relative al collocamento delle azioni presso gli investitori;
- Costi di ammissione: eventuale produzione di documenti e reportistica per l’ingresso e il collocamento;
- consulenze legali, fiscali e contrattualistiche, strettamente inerenti alla procedura di quotazione (offerta, prospetto informativo, documento di ammissione e per il collocamento presso investitori qualificati, due diligence legale o fiscale, governance dell’impresa);
- comunicazione.
Come presentare la domanda
Le domande relative ai costi sostenuti vengono presentate, ogni anno, dal 1° ottobre fino al 31 marzo dell’esercizio successivo.
Il tax credit per la quotazione delle PMI si utilizza esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello della quotazione. Ricordiamo che il beneficio non concorre alla formazione del reddito.