Il Nuovo Codice della Crisi di impresa aveva creato un po’ di confusione tra le imprese: tra nomine, requisiti, indici da rispettare in più, la platea degli attori economici, sostenuta anche dall’Ordine Nazionale dei Commercialisti, aveva sollevato non poche polemiche.
Dopo alcune rivisitazioni e diversi rinvii – anche causa Covid – ciò che è passato è che per vedere applicato il Codice occorrerà aspettare ancora molto. Ma spesso ci si dimentica di quel disposto normativo inserito nel Codice Civile e già operativo da Marzo 2019.
Se da un lato il Codice, nella sua interezza, verrà applicato – forse – dal 2022, gli imprenditori sono già obbligati a predisporre gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili che risultano adeguati e idonei a consentire l’emersione tempestiva della crisi e la gestione ottimale dell’insolvenza.
E tale disposizione è stata inserita nell’art. 2086 del Codice Civile, che non attende rinvii per la sua applicazione.
Che l’imprenditore dovesse essere un “buon padre di famiglia” nella gestione della propria azienda è un principio già conosciuto.
Le specifiche inserite con il Codice della Crisi aggiungono un tassello in più: non si parla più solamente di attività gestoria, ma dell’assetto organizzativo dell’impresa, basato da un lato sugli aspetti più economico-finanziari, ma occorre anche tener conto delle risorse, dei mansionari, del luogo di lavoro in sé.
Inoltre, occorre dimostrare l’idoneità a rilevare eventuali sintomi di crisi, nonché a poterla gestire, così da limare possibili effetti negativi.
Sotto la lente di ingrandimento è messa quindi l’azienda, per come è organizzata; ancor più gli amministratori e l’organo di verifica. Questi sono infatti i primi responsabili in termini di mancato adeguamento dell’assetto organizzativo.
Si passa quindi da una prima situazione di insindacabilità dell’attività amministrativa, ad una totale responsabilità in capo agli amministratori per la mancata configurazione degli adeguati assetti organizzativi, che rappresentano un dovere in capo alle aziende.
Secondo l’iter di compliance alla disciplina, è possibile rilevare l’adeguatezza utilizzando degli indici individuati dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti, redatti in base al settore e ad alcune caratteristiche dimensionali delle aziende.
E’ anche però data facoltà alle aziende di selezionare ulteriori o differenti indicatori, che meglio si sposano con l’identità e le specifiche aziendali, al fine di dimostrare come il contesto imprenditoriale sia consono a poter predire situazioni spiacevoli. Indicatori che devono essere attestati da un soggetto terzo indipendente, e che si assuma la responsabilità di un’esatta determinazione degli stessi.
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