20 Settembre 2019
Pubblicate alcune FAQ per il credito d’imposta Edicole
Le delucidazioni a nostro avviso più importanti per il Credito edicole
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha reso note delle faq aggiornate sulle modalità di accesso al credito di imposta per le edicole.
Codici ATECO ammessi
Il 47.62.10 per attività principale, indipendentemente dalla presenza di attività secondarie.
Codice 47.26, 47.30, 56.3, 47.1 e 47.61 e, contemporaneamente, come codice attività secondario, il codice ATECO 47.62.10.
L’assenza del codice secondario che identifica specificamente la vendita di giornali preclude la legittimazione a chiedere il beneficio.
Soggetti beneficiari
Possono accedere all’agevolazione soltanto le imprese che risultino attive al momento della domanda e che nell’anno precedente abbiano sostenuto le spese relative alle voci che concorrono alla determinazione del credito di imposta.
COSAP/TOSAP
In considerazione di quanto sopra premesso, ai fini della richiesta dell’agevolazione in oggetto, gli importi pagati a titolo di TOSAP possono essere equiparati agli importi pagati a titolo di COSAP.
Rilascio della dichiarazione comunale
L’inesistenza di altre attività di rivendita di giornali riviste e periodici:
- è un presupposto di ammissibilità all’agevolazione per i c.d. punti vendita non esclusivi;
- è una condizione, per i punti vendita che operano esclusivamente nel settore della vendita di giornali, richiesta nella sola ipotesi di inclusione delle spese di locazione tra gli importi che concorrono alla determinazione del credito di imposta.
In entrambi i casi sopra riportati, pertanto, è necessario allegare alla domanda un’apposita certificazione, rilasciata dal Comune nel cui territorio è presente il punto vendita per cui si richiede l’agevolazione, attestante l’inesistenza di altra attività di rivendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel medesimo territorio comunale, ai sensi dell’art. 4 comma 3 e comma 4 del DPCM 31 maggio 2019.