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Sono salve le opzioni sui marchi esercitate nel 2015 e 2016, mentre dal periodo d’imposta 2017 le nuove opzioni – che riguarderanno esclusivamente software, brevetti, know-how e disegni o modelli – vanno esercitate direttamente nel modello Redditi. La conferma è arrivata con il decreto emanato in data 28 novembre 2017, dal Mise e dal Mef, che andrà a sostituire il precedente decreto del 30 luglio 2015.
Il provvedimento recepisce le modifiche introdotte dall’articolo 56 del Dl 50/2017, per allineare l’Italia alle raccomandazioni Ocse (Beps Action 5), che come noto non permettono l’ingresso nell’agevolazione per i marchi oltre il 30 giugno 2016. In concomitanza all’eliminazione dei marchi, il provvedimento del 28 novembre presenta una clausola di salvaguardia che, nel confermare la validità delle opzioni esercitate per i due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, introduce degli obblighi di scambio di informazioni tra l’agenzia delle Entrate e le amministrazioni fiscali di paesi esteri in cui risiede la controllante (diretta e indiretta) dell’impresa italiana o in cui hanno sede società del gruppo che hanno pagato compensi al soggetto italiano per l’utilizzo dei marchi oggetto di agevolazione.
Entro tre mesi da ciascuna dichiarazione, l’Agenzia comunicherà i nominativi dei soggetti che hanno optato per i marchi alle amministrazioni dei paesi con cui sia in vigore uno strumento per lo scambio di informazioni.
A tal fine, il provvedimento prevede – per i soggetti che hanno esercitato l’opzione per i marchi nel biennio 2015/2016 – a partire dal periodo d’imposta 2017 e per ciascun periodo d’imposta di efficacia dell’opzione, un obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi riguardante il numero dei marchi oggetto di agevolazione, l’ammontare del relativo reddito agevolabile, nonché i paesi esteri in cui sono fiscalmente residenti determinati soggetti appartenenti al gruppo. Si tratta in particolare:
• delle società che controllano direttamente l’impresa italiana;
• delle società che rappresentano l’ultima controllante indiretta dell’impresa;
• delle società correlate (partecipate o partecipanti per almeno il 25%) che corrispondono all’impresa italiana compensi per lo sfruttamento dei marchi che beneficiano del regime.
Tale obbligo è stato recepito con il nuovo rigo RS270 inserito nel modello Redditi 2018. Nonostante il nuovo rigo riprenda integralmente le informazioni contenute nell’articolo 13 del provvedimento, in assenza di restrizioni contenute nelle istruzioni al modello Redditi, sembrerebbe che lo stesso vada compilato da tutti i soggetti che hanno beneficiato dell’opzione per i marchi nel 2015 e nel 2016, pur se non appartenenti a gruppi internazionali. Evidentemente, in tali casi andranno compilati esclusivamente i primi due campi del riquadro, relativamente al numero di marchi agevolati e al relativo reddito.
In ultimo, il nuovo decreto ridefinisce le attività di R&S relative ai marchi, anche ai fini del nexus ratio, includendo:
• le attività riguardanti lo sviluppo dei marchi;
• le attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescono la rinomanza dei marchi e l’immagine dei prodotti;
• le ricerche di mercato.
Per approfondimenti è possibile consultare il testo integrale del decreto, caricato nell’area download del sito.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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